Il Tribunale di Milano nell’ordinanza di rigetto: “Quesito non scomponibile”
MILANO – Il Tribunale di Milano “salva” il referendum costituzionale del 4 dicembre. Il giudice civile Loreta Dorigo ha infatti respinto il ricorso presentato il 27 ottobre scorso dal costituzionalista Valerio Onida contro la consultazione popolare del 4 dicembre.
Bocciato anche l’analogo ricorso depositato il 20 ottobre da un gruppo di legali composto da Aldo Bozzi, Claudio e Ilaria Tani con il supporto “ad adiuvandum” di Felice Carlo Besostri (gli stessi che, con il loro intervento, spinsero la Consulta a dichiarare l’incostituzionalità del Porcellum).
Nel mirino dei ricorrenti è finita la legge istitutiva del referendum (la 352 del 1970) che a loro giudizio violerebbe la costituzione perché non prevede lo spacchettamento del quesito in presenza di tematiche non omogenee tra loro. è il caso della consultazione popolare del 4 dicembre sul pacchetto di riforme costituzionali messo a punto dal governo, con gli elettori chiamati a esprimere un sì o un no su 5 questioni eterogenee e diverse: il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi della politica, l’abolizione del Cnel, e la revisione del titolo V della Costituzione. Da qui la richiesta di Onida e degli altri avvocati di sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla stessa Consulta. Istanza bocciata dal giudice civile che ieri ha sciolto la sua riserva decidendo di non inviare gli atti del ricorso alla Corte Costituzionale. Il giudice ha spiegato che: “Non ritiene il Tribunale di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libertà di voto degli elettori per difetto di omogeneità dell’oggetto del quesito referendario”.
La natura oppositiva del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre “verrebbe a mancare” e sarebbe “irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcellizzazione dei quesiti”. “Anche delle riforme costituzionali di ampio respiro, come possono essere le revisioni della Costituzione interessate da più articoli e più titoli – si legge in un altro passaggio dell’ordinanza – il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l’approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di interdipendenza”.
Il punto, evidenzia ancora il giudice milanese, è che con lo spacchettamento del quesito l’elettore assumerebbe lo status giuridico di legislatore: “Ciò che viene definito con termine orribile ‘spacchettamento’ del quesito a tutela della libertà dell’elettore, comporterebbe l’attribuzione al corpo elettorale di divenire fonte legislativa diretta di una modifica costituzionale”.
Nella sua ordinanza di rigetto precisa inoltre che “non può condividersi l’equazione svolta dai ricorrenti di omogeneità/libertà d’esercizio del diritto di voto del cittadino elettore e eterogeneità/assenza di libertà di quello stesso soggetto”. Perchè “è del tutto evidente – si legge in un passaggio del provvedimento – che comporterà a ogni singolo elettore formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui è composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero secondo ogni altra personale valutazione”.