Cambia il processo del lavoro
Si tratta della previsione maggiormente controversa. Prevede l’abolizione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione preliminare previsto dall’articolo 410 c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La norma in esame vuol dare forma giuridica ad un dispositivo, già presente nella legge 30/03, la cd. riforma Biagi, che prevede la possibilità di una deroga individuale all’applicazione delle norme contrattuali.
Sarà sufficiente che tale volontà, condivisa da datore di lavoro e lavoratore, venga certificata, ad esempio presso la Direzione Provinciale del Lavoro, perché a quest’ultimo sia inibita qualsiasi possibilità, ex post, di ricorso giudiziario.
Il giudice dovrà riferirsi al patto deregolatorio in sé per sé, e non, invece, al suo contenuto, anche se in contrasto con il contratto di lavoro di riferimento.
Il giudice aveva, però, la possibilità di contestare questa norma se la considerava illegittima. Ora, invece, con tali modifiche dovrà solo prendere atto del contratto individuale.
Viene, inoltre, introdotto l’arbitrato individuale nelle cause di lavoro.
Le norme concernenti il processo sul lavoro prevedono, infatti, l’affidamento alle parti degli arbitrati individuali, riducendo anche lo spazio di valutazione del giudice sui licenziamenti e i trasferimenti dei lavoratori.
Tra le modalità di attuazione degli arbitrati, modalità affidate alle parti sociali sulla base della contrattazione collettiva.
Staff leasing
La reintroduzione della tipologia contrattuale dello staff leasing dovrebbe consentire, specie alle aziende di più piccole dimensioni, di accedere a strumenti di gestione a costi contenuti.
Abrogate dalla legge n. 247/2007, il cd. protocollo Welfare, torneranno, quindi, operative le disposizioni sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, (ovvero il sopra citato staff leasing).
In particolare, il ricorso a questo tipo di contratto potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dalla legge, (ossia articolo 20 del decreto n. 276/2003) anche “in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l´esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia”; e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi.
Alla reintroduzione dello staff leasing si accompagna la previsione di incentivi a favore delle agenzie per il lavoro in caso di assunzione di personale da destinare alle missioni.
Il premio è così fissato:
• 1200 euro per prestatore di lavoro, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a termine di durata non inferiore a due anni;
• 800 euro per lavoratore che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni;
• in misura tra 2.500 e 5.000 euro nella ipotesi in cui l’assunzione riguardi disabili e avvenga con un contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro oppure con un contratto a termine non inferiore a 12 mesi.
Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice dovrà tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, nonché nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione previste dalla Legge Biagi.
Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice dovrà anche tenere conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti anche alla luce delle dimensioni e delle condizioni dell´attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l´anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.