La terza sezione del Tar per la Sicilia ha accolto in pieno il ricorso con cui i dieci lavoratori, difesi dall’avvocato Massimo Barrile, hanno contestato la revoca dei contratti a tempo indeterminato adottata in autotutela dall’ex Provincia ritenendo la motivazione “insufficiente e illogica”, anche in ragione del fatto che la Corte dei Conti non avrebbe ravvisato in sede di controllo profili di illegittimità finanziaria, limitandosi a segnalare proprie perplessità sull’opportunità e non sulla violazione della legge.
Tra le motivazioni del ricorso figura, infatti, anche l’inapplicabilità in Sicilia dell’art.16 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 con cui il legislatore statale pone il divieto di assunzioni, una “disposizione – si legge nella sentenza – inapplicabile in ambito regionale siciliano in assenza di un’apposita legge di richiamo”.
Per il Tribunale amministrativo regionale la revoca sarebbe avvenuta per ragioni di opportunità ma non per ragioni finanziarie e di legge e pertanto ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento di revoca dei contratti a tempo indeterminato. I 124 lavoratori erano stati stabilizzati il 31 dicembre 2013 dall’allora commissario Luciana Giammanco.