Il D.M. del 18 dicembre 2017 sulla notificazione dei verbali per infrazioni al Codice della strada. Se la Pec non è stata comunicata al momento dell’illecito, deve essere ricercata nel registro Ini Pec
CATANIA – Il decreto ministeriale del 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, tramite posta elettronica certificata” ha introdotto novità importanti sul procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di Polizia stradale a seguito dell’accertamento di violazioni del Codice della strada.
In sostanza, secondo quanto scritto nell’articolo 2 si stabilisce che i verbali da notificare dalla Polizia stradale devono essere inviati via Pec ai soggetti che ne possiedono una (di seguito i dettagli). Il rischio è (e ci arrivano diverse segnalazioni in proposito, ndr) che diversi uffici di Polizia stradale (da Nord a Sud del Paese) si limitino a inviare la Pec solo su richiesta esplicita del cittadino e non si avvalgono dei pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni elettroniche come prescrive il decreto.
La norma, dunque, rischia di rimanere inapplicata. I cittadini provvisti di Pec (regolarmente inserita nei suddetti elenchi) che dovessero ricevere una raccomandata con la notificazione e decidessero di non firmarla avrebbero dunque elementi per avanzare un ricorso e fare i conti con l’art. 5 che precisa: “Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della strada, con oneri a carico del destinatario”.
La notificazione dei verbali di contestazione, si legge nell’Art. 3, si effettua nei confronti di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo Pec; del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione (ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada), quando abbia domicilio digitale ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo Pec all’organo di polizia precedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.
“Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione – si legge nel decreto – l’indirizzo Pec dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato (nel registro Ini Pec), dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.
La chiave di volta in merito all’invio della Pec sta proprio nel verbo “deve essere ricercato”. L’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ha dunque l’obbligo di inviare la Pec a quei soggetti che ne possiedono una.
Da sottolineare che quando la notificazione via Pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, il soggetto notificante effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della strada, con oneri a carico del destinatario. Diversamente gli uffici della Polizia Stradale hanno l’obbligo di inviare la Pec.
Ricordiamo che l’espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; alla Polizia di Stato; all’Arma dei Carabinieri; al Corpo della Guardia di Finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di Polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale; al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
In tutto questo vi è il rischio molto concreto che gli uffici di Polizia stradale (da Nord a Sud del Paese) si limitino a inviare la Pec solo su richiesta esplicita del cittadino e non si avvalgono dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche come prescrive il decreto. La norma, dunque, rischia di rimanere largamente inapplicata.