Il Legislatore, modificando il precedente provvedimento, ha messo ordine alle scadenze per le liquidazioni. Una disposizione che rientra nell’ambito della riforma fiscale che il Governo sta portando avanti in questi mesi
ROMA – Come è noto, le liquidazioni Iva ed i relativi versamenti (quelli periodici), in linea generale, hanno periodicità mensile e vanno effettuate (a norma dell’art.1 del D.p.r. 23/3/1998 n.100) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Il versamento dell’imposta dovuta con la dichiarazione annuale, invece, deve essere eseguito entro il giorno 16 marzo dell’anno successivo.
Com’è altrettanto noto, alcuni contribuenti (quelli che esercitano arti e professioni e che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 500 mila euro, nonché quelli esercenti altre attività che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 800 mila euro), previa opzione e con un aggravio dell’1%, eseguono i versamenti periodici entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Questa indicazione non vale per il quarto il versamento che va fatto, invece, entro lo stesso termine previsto per il versamento annuale, vale a dire il 16 marzo dell’anno successivo.
Va detto pure che, in base a quanto disposto dall’articolo 9 del D.Leg/vo n.1 dell’8/1/24 (Riforma tributaria – Decreto semplificazioni), se dalla liquidazione emerge una somma a debito d’importo non superiore 100 euro, la stessa può essere versata unitamente a quanto dovuto per il periodo d’imposta successivo.
In base alla stessa disposizione, è stato previsto pure che entro il 16 dicembre si sarebbe dovuto versare, comunque, l’imposta a debito “consolidata”, anche se d’importo inferiore a 100 euro.
Ma con il “Decreto correttivo” n. 108 del 5 agosto scorso, il Legislatore governativo, nel modificare il precedente decreto legislativo, ha messo un pò d’ordine alle cennate scadenze dei versamenti, quando gli stessi sono d’importo inferiore a 100 euro.
Più in particolare, fermo restando che la somma derivante dalla liquidazione periodica d’importo inferiore a 100 euro va inclusa nel versamento relativo al periodo successivo (sempre che il totale superi l’anzidetta somma di 100 euro)
I contribuenti “mensili”, devono comunque versare l’importo “consolidato”, anche se inferiore a 100 euro, entro il 16 dicembre e, se per l’ultimo mese (dicembre) risulta ancora un debito inferiore al predetto limite, lo stesso deve essere pagato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, senza alcuna possibilità di ulteriore “riporto in avanti”.
I contribuenti “trimestrali”, invece, devono comunque versare l’imposta “consolidata”, anche se inferiore a 100 euro, entro il 16 novembre (non più entro il 16 dicembre), mentre quella relativa al quarto trimestre, anche se inferiore a 100 euro, devono versarla entro gli ordinari termini per il pagamento dell’imposta “annuale” (16 marzo dell’anno successivo).