L'uomo è stato ritenuto responsabile solo della metà del danno, che dovrà dividere con il proprietario.
Un meccanico guida una Ferrari da Roma a Frosinone per venderla ma ha un incidente in cui la macchina va distrutta. L’uomo è stato ritenuto responsabile del danno al 50%, da dividere con il proprietario. Il motivo? L’auto non aveva effettuato la revisione.
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Così ha deciso la Cassazione respingendo definitivamente il ricorso presentato dal cliente, chiudendo una vicenda giudiziaria che va avanti da sedici anni.
Ferrari distrutta, la dinamica
I fatti risalgono al 2008. Durante il tragitto tra Roma e Frosinone il meccanico ha un incidente e la Ferrari finisce completamente distrutta. A quel punto il proprietario della vettura denuncia il professionista per chiedere il risarcimento dei danni: nel mirino anche la concessionaria per la quale lavora.
La sentenza e il ricorso
Il tribunale, rilevato che la vettura non aveva effettuato la revisione e nonostante il conducente fosse stato multato dalla polizia stradale per eccesso di velocità, stabiliva che il meccanico andava condannato al risarcimento del danno solo per il 50%. Il proprietario invece fu posto, a titolo di corresponsabilità, responsabile del mezzo per non aver sottoposto la Ferrari alla revisione obbligatoria. Decisione poi confermata anche dalla Corte d’appello sull’assunto che “permettere la circolazione del veicolo, sebbene privo di periodica revisione, costituisce un antecedente causale del sinistro, alla cui produzione ha poi concorso anche la colpevole condotta del convenuto”.
Il proprietario non la prese bene e portò il caso in Cassazione, evidenziando il perfetto stato di manutenzione della Ferrari e, per questo, ritenendo priva di incidenza causale sul sinistro la mancata revisione. La Cassazione ha però confermato le decisioni di tribunale e Corte d’appello, respingendo il ricorso.
“Correttamente è stato affermato – ha scritto la Cassazione nelle motivazioni – un concorso di responsabilità del proprietario per aver permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione”.