Le aziende possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale di investimenti e attività di sviluppo. Un’occasione di crescita per le piccole, medie e grandi imprese presenti in particolare nel Mezzogiorno
ROMA – Con l’articolo 4, comma 2, del Dl 20 giugno 2017, numero 91 e successive modificazioni, anche allo scopo di adeguare la precedente legislazione al Pnrr, sono state istituite le Zone economiche di espansione (Zes) che, così come definite dalla legge, rappresentano “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)”.
Le attività delle Zes consentono di realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, che in Sicilia, come è ben noto, sono quasi del tutto assenti. Ciò permette ai distretti produttivi, tra l’altro, di ridurre tempi e costi nella logistica, utilizzando la digitalizzazione e potenziando la logistica e tutti gli altri lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali (evidentemente quelle comprese nelle aree delle Zes).
I benefici per le aziende insediate nelle Zes
Svolgendo le attività economiche previste, le aziende insediate nelle Zes possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. L’anno scorso, precisamente con l’articolo 9, secondo comma, del Decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 (cosiddetto Decreto per il Sus), è stato stabilito che “a far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica”, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Ai sensi del primo comma dello stesso articolo, per Zona economica speciale (Zes) si intende ora “una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa”.
Istituita la Cabina di regia Zes
Ai sensi del successivo articolo 10, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata istituita la Cabina di regia Zes, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. Quindi, con l’inizio di quest’anno, la competenza territoriale delle Zone economiche speciali è variata, con l’istituzione di una Zes unica comprendente le regioni precedentemente citate, con una governance unica e con una visione unitaria in ambito nazionale.
Zes unica, possibilità di investimenti agevolati per le aziende
La nuova riforma ha confermato la possibilità di investimenti agevolati per le aziende (con qualunque forma giuridica e regime contabile adottato) che hanno un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva agevolata. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) nonché delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Zes unica, previsto pure un credito d’imposta
L’articolo 16 del citato Decreto legge 124/2023, al comma 1, prevede pure un credito d’imposta, in vigore dal 1 gennaio 2024, non uguale per tutte le regioni (in Sicilia il 40% per le grandi imprese, il 50% per le medie imprese e il 60% per le piccole imprese), e che, come già detto, sostituisce il credito per il Mezzogiorno e il credito d’imposta Zes prima vigente. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1 sono aumentati di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese. Il citato credito d’imposta è commisurato al costo per l’acquisto dei beni agevolabili o per altri investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2024-15 novembre 2024. Il limite minimo del costo sostenuto per l’attribuzione del credito d’imposta è pari a 200.000 euro a progetto, mentre il limite massimo è pari a 100 milioni di euro sempre per ciascun progetto.
L’ammontare del credito d’imposta determinato dall’Agenzia delle Entrate
Al di là delle percentuali esposte, l’ammontare reale del credito d’imposta spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. In pratica, se le richieste supereranno il limite di 1,8 miliardi, il credito d’imposta sarà proporzionalmente ridotto tra gli aventi diritto.
Il credito Zes è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (art. 6, comma 5 del Decreto Sud).
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella Zes unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11 dell’articolo in questione è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza.
Intanto, con Decreto del decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, sono state fissate le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento (all’art. 5, comma 4) con cui l’Agenzia delle Entrate comunicherà la misura della percentuale con cui determinare l’entità del beneficio di cui ci si potrà avvalere, percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (limite annuale di 250.000 euro), e di cui all’art.34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2 milioni di euro per ciascun anno solare). Lo stesso credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Ora si attende solo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale deve essere approvato il modello per la comunicazione, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, degli investimenti ammissibili con spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Oltre al riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali precedentemente citati, sono previste pure diverse semplificazioni amministrative che comportano una riduzione dei termini di istruttoria e, quindi, più velocità anche per ottenere “l’autorizzazione unica” per avviare l’attività che si intende svolgere.
È stato istituito il portale web della Zes unica
Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della Zes unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese è stato istituito il portale web della Zes unica, nonché lo Sportello unico digitale Zes–Sud Zes nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun commissario straordinario Zes, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (Suap).
Comunque, se abbiamo plaudito alla nuove Zes e alle iniziative già intraprese, anche in Sicilia (come i lavori di miglioramento viario e riqualificazione dell’arteria di collegamento tra la zona Zes di Brancaccio e il Porto di Palermo), ora resta tutta da scoprire la nuova organizzazione a livello nazionale poiché, se da un lato, con una visione unitaria, si può favorire una migliore efficienza del sistema, dall’altro, la lontananza della zona da sviluppare dalla governance nazionale potrebbe rendere più difficile l’individuazione concreta delle opere da realizzare.
Ci si chiede, comunque, se non sia eccessivo (e quindi penalizzante per le imprese di piccole dimensioni) il limite minimo di spesa (200.000 euro) per l’attribuzione del credito d’imposta e se non siano da ritenere poco definiti i requisiti che, a norma del regolamento Ue 651/2014, impediscono alle imprese di avvalersi delle disposizioni sugli investimenti agevolati.
Resta da scoprire, poi, come saranno utilizzati i crediti d’imposta. In effetti, quando si pensa a tali forme di agevolazione fiscale, sorgono notevoli perplessità legate, principalmente, alle difficoltà che sussistono per il controllo della corretta applicazione dell’agevolazione spettante alla Zes. Non dimentichiamo che la stessa legge istitutiva della Zes Unica prevede che il credito d’imposta sia utilizzato esclusivamente in compensazione (con F24) e senza il limite d’importo che caratterizza la compensazione fiscale. Ci si chiede, quindi se, al posto dei credito d’imposta – che in un recentissimo passato, seppure in settori diversi da quello di cui parliamo, ha mostrato tantissimi problemi, dando spazio a numerosi comportamenti non corretti se non, addirittura, fraudolenti – non fosse stato più opportuno prevedere una riduzione delle aliquote Irpef, Ires e Irap, riduzione cui la Regione Sicilia avrebbe potuto fare ricorso non solo in virtù degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale, che, come è noto, ha valenza costituzionale e prevede una specifica competenza in materia tributaria, ma principalmente avvalendosi delle facoltà che potrebbero derivargli in virtù della proposta di norme di attuazione contenute nell’articolo 6 della Delibera di Giunta n. 197 del 15 maggio 2018. Un sistema, quest’ultimo, che avrebbe comportato gli stessi benefici del credito d’imposta, esentandolo però dai rischi fraudolenti che, come già detto, detto sistema ha già mostrato.