Assegni familiari e maggiorazione pensioni - QdS

Assegni familiari e maggiorazione pensioni

Serena Giovanna Grasso

Assegni familiari e maggiorazione pensioni

mercoledì 22 Gennaio 2020

L’Inps, con circolare 3/20 ha rivalutato i limiti familiari di reddito ai fini della cessazione dei benefici. La corresponsione delle misure si ha in caso di coniuge o figli non economicamente autonomi

PALERMO – Dallo scorso primo gennaio, con circolare numero 3/2020, l’Inps ha rivalutato i limiti mensili di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione delle quote di maggiorazione di pensione. Per quote di maggiorazione della pensione si intendono quelle quote aggiuntive riconosciute per carichi di famiglia ai pensionati ex lavoratori autonomi (quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti), con nucleo familiare composto dal pensionato, dal coniuge e dai figli minorenni o se maggiorenni inabili o studenti. Nel caso di questi ultimi, l’età massima è pari a 21 anni per gli studenti di scuola superiore, o a 26 anni per gli studenti universitari. La quota spetta anche per i nipoti minorenni, purché questi risultino viventi a carico dei nonni.

Per il 2020 i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento della non autosufficienza economica sono fissati in 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1269,43 euro per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito sono validi anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. Oltrepassati tali limiti, il pensionato non potrà beneficiare della quota di maggiorazione. I limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro (la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2019 è stata pari all’1,2%). La quota di maggiorazione per ogni familiare a carico è pari a 10,21 euro mensili.

Con la medesima circolare, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha rivalutato anche limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al nucleo familiare (Anf). In particolare, si tratta di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti. Anche in questi casi, la corresponsione del trattamento è correlata all’accertamento del carico economico dei medesimi soggetti che consentono il beneficio della quota di maggiorazione della pensione.

In questi casi, i limiti reddituali dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare: nel dettaglio, l’erogazione del beneficio cessa nel momento in cui il reddito familiare annuale relativo a due componenti sia superiore a 19.783,44 euro, se i componenti sono tre non si possono superare i 25.433,53 euro, il limite sale a 30.377,79 euro quando i componenti sono quattro, si arriva a 35.322,10 euro nel momento in cui i componenti diventano cinque, 40.032,31 euro quando i componenti salgono a sei ed infine 44.741,75 euro nel caso in cui i componenti assumono un valore pari o superiore a sette.

Ad ogni modo, occorre precisare che nei confronti di questi ultimi soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.

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