Bonus 200, l’Inps ai lavoratori: “Serve l’autocertificazione” - QdS

Bonus 200, l’Inps ai lavoratori: “Serve l’autocertificazione”

Maria Papotto

Bonus 200, l’Inps ai lavoratori: “Serve l’autocertificazione”

sabato 18 Giugno 2022

Le istruzioni dell'Inps: se titolari di più rapporti, spetta loro una sola volta. Il credito maturato per effetto dell’erogazione verrà compensato al datore di lavoro attraverso denuncia Uniemens

ROMA – L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore) con riferimento ad almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

L’indennità è riconosciuta, in misura fissa e una sola volta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens, così come indicato nelle istruzioni fornite dal messaggio INPS 2397 del 13 giugno 2022.
Così come indicato nella circolare n. 43/2022, l’indennità Una Tantum di 200 euro, trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Ai fini del riconoscimento di tale indennità, il lavoratore è tenuto a consegnare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione con la quale lo stesso dichiari di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, nello specifico “lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”, vale a dire di non essere titolare uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, di non essere titolare della prestazione di cui all’art. 32, comma 18 (reddito di cittadinanza), in caso di rapporto di lavoro part-time, di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e di richiedere l’erogazione della indennità esclusivamente al datore di cui alla presente dichiarazione.

In quest’ultimo caso, il lavoratore potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

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