Il CCNI 2022/25 è scaduto, per cui si deve procedere alla riscrittura del contratto che disciplinerà i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per il triennio 2025/28.
I trasferimenti e i passaggi dei docenti si svolgono secondo un preciso ordine indicato nel CCNI sulla mobilità 2025/2026. Il CCNI 2022/25 è scaduto, per cui si deve procedere alla riscrittura del contratto che disciplinerà i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per il triennio 2025/28.
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Il primo incontro MIM- OOSS si è svolto lo scorso 9 ottobre e la procedura per il rinnovo dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre.
Mobilità docenti 2025/2026: le fasi
Le operazioni di mobilità territoriale, dunque i trasferimenti, e professionale, cioè il passaggio di ruolo/cattedra, si svolgono secondo tre distinte fasi:
- I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
All’interno di ciascuna fase, inoltre, trasferimenti e passaggi si svolgono secondo un preciso ordine. Questo è indicato nell’allegato 1 al suddetto CCNI, denominato “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO“.
Chi può partecipare?
Attualmente, possono partecipare alle operazioni di mobilità 2025/2026 i docenti non sottoposti a nessuno dei vincoli seguenti:
- vincolo triennale neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 (devono permanere nella scuola di assunzione per tre anni scolastici). Tale vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo nel comune di titolarità, tramite preferenza sintetica distretto sub comunale (non possono presentare domanda per tre anni scolastici). Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
- docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo provinciale in una delle scuole indicate nella domanda. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
- docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo interprovinciale in una delle scuole indicate nella domanda. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Deroghe mobilità docenti 2025/2026
Alcuni docenti, seppur vincolati, hanno potuto presentare domanda, grazie a deroghe specifiche. Ecco quali sono:
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Infine, hanno potuto presentare domanda anche coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti del punto 1;
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).