Payback e forniture ospedaliere - QdS

Payback e forniture ospedaliere

Payback e forniture ospedaliere

Giovanni Cattarino  |
martedì 29 Ottobre 2024

Le decisioni della Corte costituzionale sul tema del cosiddetto payback

A chi segue l’attualità politica ed economica non sarà sfuggito il dibattito, cui la stampa ha dato ampio risalto, sorto a seguito delle decisioni n.139 e n.140 del 2024 della Corte costituzionale sul tema del c.d. payback. Di che cosa si tratta?

Payback, di che cosa si tratta?

Il decreto-legge n. 78 del 2015 disponeva che gli sforamenti ai tetti fissati, già dal decreto-legge n. 98 del 2011, alla spesa delle Regioni per l’acquisto di dispositivi medici, categoria comprensiva delle più diverse tipologie (dalle garze alle protesi e ai pace-maker), fossero, negli anni dal 2015 al 2017 e per una quota via via crescente, posti a carico delle imprese fornitrici di tali dispositivi. Ciascuna impresa avrebbe dovuto contribuire al ripiano in proporzione all’incidenza del proprio fatturato sulla spesa complessivamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’acquisto di dispositivi medici. Soltanto nel 2022 sono state approvate le modalità per l’individuazione da parte delle Regioni delle imprese interessate nonché le modalità di recupero delle somme dovute da ciascuna. Il decreto-legge n. 34 del 2023 ha quindi istituto un fondo di 1085 milioni di euro da assegnare in proporzione alle Regioni che avessero superato il tetto nel periodo 2015-2018, da integrare con i versamenti dovuti dalle imprese. Alle stesse veniva quindi riconosciuto uno sconto del 48% sulle somme dovute a condizione che non avessero fatto ricorso avverso i provvedimenti regionali di recupero delle somme e avessero rinunciato a quelli eventualmente proposti.

Con la sentenza n. 139 la Corte, rilevata l’irragionevolezza di tale differenza di trattamento che avrebbe comportato rimborsi aleatori, a seconda delle decisioni assunte dalle singole imprese sul contenzioso, ha eliminato la condizione limitativa riportando pertanto lo sconto alla misura del 48% per tutte. Nella sentenza n. 140 ha poi esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio in merito al Dl n. 78/2015, a seguito dei ricorsi proposti da diverse imprese avverso i provvedimenti regionali che richiedevano le somme dovute.

La Corte ha ritenuto che la limitazione apportata all’autonomia contrattuale, presidiata dall’art. 41 Cost., dal prelievo contestato è tuttavia giustificata dalla finalità solidaristica di quest’ultimo, certamente qualificabile di “utilità sociale” e quindi idonea a limitare l’iniziativa economica privata. Risultano altresì soddisfatti i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità richiesti dall’art. 3 Cost., in quanto il payback, realizzando un’allocazione equilibrata dei mezzi finanziari sulla base delle risorse disponibili, migliora l’efficienza del SSN a tutto vantaggio della collettività. Inoltre, il sacrificio imposto alle imprese dalla norma contestata è limitato al quadriennio 2015-2018 ed è mitigato dallo sconto riconosciuto a tutte a seguito della sentenza n. 139. Rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte per le quali l’art. 23 Cost. pone una riserva di legge relativa che, peraltro, è stata rispettata in quanto la legge, come si è visto, indica compiutamente il soggetto e l’oggetto della prestazione mentre è lasciato al potere regolamentare della Pa specificare, in base ai dati contabili in suo possesso, nel quantum la prestazione richiesta e i soggetti tenuti a corrisponderla. Anche i requisiti di irretroattività e di tutela dell’affidamento richiesti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo risultano rispettati: il tetto alla spesa per dispositivi era infatti noto sin dal 2011 e le imprese del settore biomedicale sapevano sin dal 2015 che sarebbero state chiamate a colmare eventuali sforamenti.

La decisione della Corte non ha mancato di sollevare critiche incentrate soprattutto sulla asserita mancata considerazione della situazione del mercato dei dispositivi medici in cui, accanto a multinazionali, operano imprese con pochi addetti: se le prime sono probabilmente in grado di fronteggiare il prelievo, le seconde rischiano la chiusura con pregiudizio per l’occupazione e per i futuri approvvigionamenti del sistema sanitario.

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