Nella circolare 7/2023 le istruzioni operative per gli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Stabilite precise soglie di retribuzione per beneficiare dell’agevolazione al 2% o al 3%
ROMA – La legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto nuove norme in materia di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico): è prevista una riduzione sulla quota dei contributi dovuti dai dipendenti privati pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
L’Inps, con la circolare n. 7/2023, ha fornito chiarimenti e le istruzioni operative per gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Va innanzitutto precisato che l’agevolazione è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, la sua applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato perché l’esonero si applica alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, dunque l’agevolazione è usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
“Come già specificato – si legge nella circolare Inps – le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano, inoltre, non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità”.
Ne deriva che:
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
- laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Con riferimento alla durata dell’esonero, l’Inps specifica che il riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.