La violazione dei principi in materia di decretazione d’urgenza. Parla la Corte - QdS

La violazione dei principi in materia di decretazione d’urgenza. Parla la Corte

La violazione dei principi in materia di decretazione d’urgenza. Parla la Corte

Ida Angela Nicotra  |
venerdì 23 Agosto 2024

La Consulta ha recentemente ribadito il divieto di alterare l’omogeneità di fondo della normativa

Ida Angela Nicotra
Ida Angela Nicotra

Con la sentenza n. 215 del 2023, la Corte ribadisce il principio secondo cui con riferimento alla legge di conversione valgono i medesimi limiti di omogeneità imposti dalla normativa vigente ai decreti-legge. Essa, dunque, non può essere utilizzata in modo improprio per comprimere i tempi del dibattito parlamentare su materie non normate con il decreto-legge.

Del resto, la legge di conversione del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73 interessata dalla questione di legittimità costituzionale era stata ancor prima oggetto dei rilievi del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione. In quella occasione, con una lettera indirizzata all’allora Premier Draghi, ai Presidenti delle Camere, Mattarella spiega di aver provveduto alla promulgazione in considerazione dell’imminente scadenza del termine per la conversione e del conseguente rischio, in caso di rinvio di pregiudicare l’erogazione di sostegni essenziali per famiglie ed imprese.

Tuttavia, non si può tacere, continua la missiva quirinalizia, che la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore rispetto all’originario atto governativo, perché così facendo si reca pregiudizio alla qualità della legislazione, alla certezza del diritto, provocando complicazioni per la vita dei cittadini e delle imprese.

Invero, con la prassi della c.d. promulgazione con riserva, certamente non nuova nella nostra storia istituzionale, inaugurata per la prima volta da Carlo Azeglio Ciampi, il Capo dello Stato, pur non rifiutando la promulgazione del testo di legge, muove talune osservazioni critiche a disposizioni contenute nella legge, sia sotto il profilo della coerenza tecnico – giuridica, sia sotto quello della sussistenza di dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità sul piano giuridico.

In particolare, la questione sollevata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana richiamava il requisito di omogeneità dei contenuti normativi introdotti dalla legge di conversione rispetto a quelli propri del decreto-legge. La questione è fondata e la Corte attinge a piene mani dalla sua pregressa giurisprudenza per ribadire, anche nella vicenda considerata, il divieto di alterare l’omogeneità di fondo della normativa di urgenza, quale risulta dal testo originario.

La disposizione censurata dalla Corte, in particolare, l’art. 54 – ter comma 2 del dl. n. 73 del 2021 – interveniva per modificare l’assetto delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, provvedendo in via transitoria alla istituzione di due nuove CCIAA, in sostituzione dell’assetto precedente. Camere di Commercio siciliane che non erano state considerate neanche indirettamente nell’originario decreto-legge, di cui, infatti – fa notare la Corte – non si trova menzione né nel preambolo, né nelle rubriche, né nel contenuto dei singoli articoli. Ebbene, spiega la decisione, il dl. n. 73 del 2021 si qualifica come un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze della crisi sanitaria.

L’analisi degli obiettivi conseguiti dall’art. 54 – ter sul riassetto del sistema camerale siciliano conferma, viceversa, la totale estraneità alle finalità dell’atto del Governo. Tale palese diversità evidenzia la violazione dell’art. 77, 2° comma della Costituzione per difetto del necessario requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Una osmosi, concludono i giudici costituzionali, che rimane “di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa”.

Ida Angela Nicotra
Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania

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