Assicurazione su annullamento del viaggio, servizio opzionale - QdS

Assicurazione su annullamento del viaggio, servizio opzionale

redazione

Assicurazione su annullamento del viaggio, servizio opzionale

mercoledì 09 Gennaio 2013

Il prezzo finale del volo non può comprendere automaticamente il costo

PALERMO – La Corte di Giustizia  dell’Unione Europea, con la sentenza 19 luglio 2012 – causa C-112/11, ha stabilito che chi vende biglietti aerei su internet non può includere automaticamente nel prezzo finale del volo anche un servizio opzionale come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo.
Ciò in quanto il Regolamento europeo n. 1008/2008 – diretto a garantire una maggiore trasparenza delle tariffe dei voli in partenza dall’Unione europea – stabilisce che i venditori di biglietti aerei hanno l’obbligo di indicare in qualsiasi momento il “prezzo definitivo”, cioè il costo del volo, complessivo di tasse, diritti e supplementi indispensabili; in particolare, l’art. 23 del suddetto Regolamento stabilisce che “i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato”.
Appare, dunque, importante partire dal caso. Un’associazione dei consumatori tedesca ha citato la società ebookers.com Deutschland, che gestisce un portale Internet attraverso il quale vende biglietti aerei, per ottenere la cessazione di una prassi che prevedeva l’inclusione  automatica dell’assicurazione sull’annullamento nella tariffa del volo.
Infatti, durante la procedura di prenotazione, quando il cliente sceglieva il volo, appariva – in alto a destra della pagina internet, sotto il titolo “le vostre effettive spese di viaggio” – l’indicazione dell’importo delle spese. Oltre alla tariffa del volo, tale indicazione includeva, ovviamente, l’importo di “tasse e diritti”, nonché le spese relative ad una “assicurazione sull’annullamento”, automaticamente contabilizzata.
La Corte, dopo aver ricordato che il diritto dell’Unione Europea mira a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e contribuisce, quindi, ad assicurare la tutela del cliente,  osservava che i “supplementi di prezzo opzionali” sono relativi ai servizi che completano il servizio aereo stesso. Essi, conseguentemente, non sono né obbligatori né indispensabili ai fini del volo; pertanto, il cliente può scegliere se accettarli o se rifiutarli.
È proprio perché il cliente può esercitare tale scelta che il diritto dell’Unione richiede che tali supplementi di prezzo debbano essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di ogni procedura di prenotazione; inoltre, essi devono essere oggetto di un’ esplicita operazione di accettazione.

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