Cartelle di pagamento, uniformità con gli avvisi di accertamento - QdS

Cartelle di pagamento, uniformità con gli avvisi di accertamento

Michele Giuliano

Cartelle di pagamento, uniformità con gli avvisi di accertamento

martedì 15 Gennaio 2013

La Corte ha ritenuto ingiustificata la diversità di procedimento tra i due casi. Ora, in base ad una sentenza della Corte Costituzionale, la notifica equiparata se l’utente è irreperibile

La disciplina delle cartelle di pagamento va uniformata al procedimento di notifica previsto per gli avvisi di accertamento, qualora il destinatario risulti irreperibile. Quindi, d’ora in poi, i cittadini saranno messi al riparo dalla scoperta, casuale, dell’addebito di importi esattoriali depositati presso la Casa Comunale, senza averne mai ricevuto avviso. È quanto informa il Movimento Difesa del Cittadino sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, la numero 258 del 19 novembre scorso.
 
Sulla base di ciò, infatti, viene confermata la disciplina delle cartelle di pagamento a quella prevista per gli avvisi di accertamento, nel caso in cui queste siano notificate per “irreperibilità del destinatario”. “La precedente disciplina – spiega Mdc – prevedeva che, nel caso in cui fosse impossibile notificare un atto dell’amministrazione fiscale per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, il notificante dovesse: per gli avvisi di accertamento depositare una copia dell’atto nella Casa Comunale, affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, e darne notizia con raccomandata di andata e ritorno; mentre, per le cartelle di pagamento, depositare solo la copia dell’atto nella casa comunale senza l’obbligo di darne notizia all’interessato, né con l’affissione alla porta, né con l’invio della raccomandata”.
 
La Corte, tuttavia, ha ritenuto ingiustificata la diversità di procedimento tra i due casi, sostenendo, peraltro, che la disciplina prevista per le cartelle di pagamento non garantisse l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, del tentativo di notifica. Pertanto, con tale sentenza, i magistrati hanno uniformato i due precetti prevedendo che, in caso di irreperibilità del destinatario, il notificante debba effettuare, anche per le cartelle di pagamento, lo stesso procedimento di notifica previsto per gli avvisi di accertamento e, dunque, dopo il deposito nella casa comunale provvedere ad avvisare il destinatario mediante affissione dell’avviso ed invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Se il contribuente non ritira l’atto in Comune, però, la notifica si riterrà perfezionata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, e quindi i termini per l’impugnazione di tale atto inizieranno a decorrere dal decimo giorno dopo la spedizione della raccomandata, o dal ritiro del piego, se anteriore. Verificata la tempestività della notifica, il contribuente, se ha la necessità di ulteriori notizie sulla cartella, può rivolgersi, a seconda dell’informazione desiderata, all’ente creditore o all’agente della riscossione. Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo. Michele Giuliano


Come conoscere la propria posizione

Ovviamente rivolgersi agli uffici per le cartelle ha dei suoi parametri di riferimento. Da premettere che gli agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle. La notifica di un atto può essere viziata se indirizzata a soggetto diverso dal legittimo destinatario o privo di qualunque legame con lo stesso; o ancora qualora sia stata eseguita (non a mani proprie) in un luogo privo di ogni riferimento con il destinatario, o le modalità delle notifica siano state tali da tradirne completamente il suo scopo. L’atto, la cui notifica appare viziata, è nullo. Ma la nullità può essere sanabile o meno. Altrimenti non poteva essere in un paese sempre disponibile a sanatorie di ogni genere e tipologia. In caso di nullità insanabile, l’atto si definisce inesistente ovvero assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere preso in considerazione.

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