Nell’occasione ho reincontrato Mario Monti e, nel corso di un breve colloquio, gli ho manifestato apprezzamento per il successo conseguito (tre milioni e 200 mila voti ottenuti in 50 giorni checché ne possano dire i suoi detrattori). Abbiamo rinnovato l’impegno per un prossimo incontro.
Ho avuto modo di incontrare il ministro, Anna Maria Cancellieri, amica di vecchia data, quando era prefetto di Catania, con la quale ci siamo dati appuntamento per un forum.
Ho avuto anche un breve incontro con la presidente della Camera, Laura Boldrini, e anche con lei ci siamo dati appuntamento per un forum.
Ma torniamo al contenuto dell’importante relazione.
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Il primo argomento riguarda l’aumentato ricorso delle Regioni contro leggi dello Stato ed il pari aumentato numero di ricorsi dello Stato contro leggi delle Regioni. In ambedue i casi i ricorsi vertono sulle risorse finanziarie, vale a dire sul taglio delle spese che le Regioni non intendono fare motu proprio e non intendono accettare da parte delle leggi nazionali. In effetti, le Regioni sono diventate centri di spesa, soprattutto clientelare e non hanno capito che la loro conduzione di tal fatta è ormai decotta.
Gallo dice che le Regioni hanno il dovere di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Anche le Regioni a statuto speciale, che devono osservare i valori di unità e indivisibilità della Repubblica, oltre che gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea.
La Corte è intervenuta sempre più frequentemente sull’obbligo di copertura delle leggi di spesa. Tale copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. Ciò con l’intensificarsi del vincolo del pareggio di bilancio inserito negli articoli 81 e 97 della Costituzione, dal 2014.
Gallo ha sottolineato l’eccedenza dei decreti legge che dovrebbero essere emanati per ragioni di urgenza e necessità (articolo 77 della Costituzione), ma che invece hanno avuto una rilevanza pari al 40 per cento della nuova legislazione.
La Corte di Strasburgo ha indotto la nostra Suprema Corte a un cambiamento in materia del risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione, sancendo che essa non può derogare dai termini tassativi entro i quali deve emettere i provvedimenti, ovvero che non deve costringere il cittadino a fare ricorsi quando può emettere provvedimenti in autotutela.
Al riguardo, risulta non vera la distinzione relativa al termine, ordinatorio o perentorio. Il termine è termine, oltre il quale chi di dovere assume responsabilità.
La Corte ha più volte invitato il Parlamento a cambiamenti normativi. Gli inviti sono rimasti inascoltati. Uno riguarda la pronuncia (sentenza 138/10) con la quale è stata esclusa l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle sole unioni tra uomo e donna, mentre ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento giuridico, con annessi diritti e doveri.
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Altro invito a consentire l’attribuzione del cognome materno per evitare una discriminazione. Ulteriore e forte invito a modificare la legge elettorale: con le sentenze 15 e 16/08 e la sentenza 13/12, di fatto è stata dichiarata incostituzionale la 270/05, denominata Porcellum.
E ancora un invito perché il legislatore non ripristini mai la normativa abrogata dalla volontà popolare, con riguardo al referendum che ha tagliato le norme in materia di servizi pubblici, quello che ha tagliato il finanziamento pubblico ai partiti e l’altro che ha tagliato il ministero dell Agricoltura, ricostituito sotto la denominazione di ministero delle Politiche agricole
Un’ultima nota ha riguardato i magistrati che fanno ricorso alla Corte con modalità tecnicamente improprie e che li rendono inammissibili.
Carlo Alberto Tregua
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