Ma veniamo alle regole. Anzitutto il documento recante le nuove disposizioni, delimita l’ambito dell’accreditamento, stabilendo i destinatari, le caratteristiche delle sedi, i soggetti responsabili dell’iter, le tipologie e naturalmente i requisiti che ciascun Ente deve possedere per accreditarsi.
Nel testo si legge che i destinatari dell’accreditamento sono “gli organismi (pubblici o privati), con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione Siciliana”. Nel caso di progetti promossi da associazioni temporanee – A.T.S. o A.T.I. – che prevedono anche azioni non soggette all’accreditamento (studi di fattibilità, ricerca, etc.), devono essere accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.
Il documento a firma dell’assessore Scilabra specifica poi i soggetti che non sono soggetti all’accreditamento, e cioè: i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio; le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a supporto del sistema della Formazione professionale; le Università pubbliche, il Cnr e gli enti di ricerca pubblici, le istituzioni Afam pubbliche e le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate legalmente riconosciute, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali.
Anche le strutture devono essere organizzate in un certo modo. Gli Enti si possono avvalere di sedi operative direzionali (dove si svolgono le attività amministrative) e di erogazione (dove si tengono i corsi). Soltanto le prime, però, sono sempre indispensabili per l’accreditamento. La disponibilità di una sede di erogazione diventa conditio sine qua non per l’accreditamento solo per gli Enti che operano nell’ambito dell’area relativa agli “obblighi di istruzione e formazione”. L’organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, anche non accreditate, che devono essere conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e idoneità edilizia.
Il compito spetta all’assessorato regionale alla Formazione, responsabile delle procedure e del rilascio dell’accreditamento. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente del Servizio sistema informativo e accreditamento. A sua volta, i legali rappresentanti degli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale un “responsabile dell’accreditamento” che ha il compito di essere il referente dell’organismo nei confronti dell’Amministrazione.
Ciascun Ente, al momento dell’accreditamento, deve specificare quali attività andrà a svolgere.
Due le macroaree previste: formazione professionale e orientamento. L’accreditamento per l’ambito “Formazione professionale” è rilasciato in relazione a tre tipologie di attività:
– Obbligo di istruzione e formazione: si tratta dell’alternativa all’istruzione teorica nelle scuole, e comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età; comprende altresì i percorsi di apprendistato di 1° e 2° livello;
– Formazione superiore: comprende la formazione post obbligo di “Istruzione e Formazione”, la formazione post diploma e post laurea, l’Istruzione formazione tecnica superiore, l’Alta formazione relativa a interventi successivi ai cicli universitari e l’apprendistato di 3°;
– Formazione continua e permanente: destinata ai soggetti occupati, in Cig e/o mobilità, a disoccupati/inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.
L’accreditamento per l’ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.
Rigidi le condizioni per poter entrare a far parte della galassia della Formazione siciliana. Al momento di presentazione dell’istanza di accreditamento sono richiesti i requisiti di ammissibilità riguardanti: conformità e affidabilità finanziaria dell’organismo, del legale rappresentante e delle persone che rappresentano l’organismo; capacità logistiche; capacità organizzative di base e competenze professionali delle risorse umane.
Anche chisi è accreditato in passato, in base alle precedenti regole, è tenuto nuovamente a dimostrare sia i requisiti di ammissibilità che quelli integrativi.
Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di conformità e di affidabilità dell’organismo e del legale rappresentante, né all’iscrizione al R.E.A. le scuole e gli istituti professionali, gli enti locali di cui al Tuel (cioè i Comuni, le Province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni) e gli enti di diritto pubblico.
Decorso il periodo di sospensione, se la non conformità non viene sanata, verrà emesso il provvedimento di revoca.
a) nei casi di ricorrenza di una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (cioè, per esempio, i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nda);
b) inadeguatezza dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nella gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
d) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nell’applicazione delle norme sul lavoro accertate a seguito di controlli e/o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
e) non osservanza del termine assegnato, nei casi di diffida e/o sospensione, per l’eliminazione di eventuali non conformità accertate a seguito di controlli o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici o di mancati adempimenti;
f) inadempienza dell’obbligazione di pagamento e/o restituzione di somme con posizione debitoria accertata nei confronti dell’Amministrazione, sia in fase procedimentale che processuale;
g) false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziate;
h) volume d’affari relativo alle attività di accreditamento minore o uguale del 50% del volume di affari complessivo;
i) esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l’Amministrazione.
Diventa, inoltre, fondamentale il merito come requisito per mantenere un determinato “status”. L’accreditamento, infatti, è declassato da “standard” a “base” (che comporta una limitazione quanto all’ambito delle attività e al monte ore che si possono espletare) in caso di mancato raggiungimento delle soglie minime di efficacia ed efficienza, considerando un periodo di riferimento di tre anni, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione di accordi o convenzioni con imprese e scuole.
Le sanzioni, dalla sospensione alla revoca, sono applicate dal dirigente generale del Dipartimento su proposta del dirigente del Servizio di accreditamento.