Violazioni Codice della strada: niente interessi sulle sanzioni - QdS

Violazioni Codice della strada: niente interessi sulle sanzioni

Andrea Carlino

Violazioni Codice della strada: niente interessi sulle sanzioni

mercoledì 18 Dicembre 2013

Avvocatura Stato: la cartella esattoriale che dovesse contenerli è nulla

CATANIA – Niente interessi semestrali del 10% alle sanzioni comminate per violazione del Codice della strada. Il chiarimento da parte dell’Avvocatura dello stato, arrivato in risposta ad un quesito presentato dalla prefettura di Novara (in merito all’applicazione della maggiorazione alle sanzioni irrogate con verbali di contestazione relativi a infrazioni in materia di circolazione stradale), riprende una pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione del 2007, che ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per in frazioni in materia di circolazione stradale.
 
Pertanto se la cartella esattoriale dovesse contenere una maggiorazione del 10% è da considerarsi nulla. Secondo l’ Avvocatura dello stato, l’articolo 203, comma 3, del Codice della strada, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 689/1981, dispone che, quando non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura. Però, in materia di riscossione, il successivo articolo 206, comma 1, C.d.S., rinvia all’articolo 27 sempre della legge 689/1981, il quale prevede per l’appunto che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quando il ruolo sia stato trasmesso all’esattore, i diversi comandi si sono mossi in modo autonomo.
A chiarire il tutto arriva la pronuncia del 2007 della Cassazione che ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per in frazioni in materia di circolazione stradale. Nella decisione, gli ermellini dispongono che  “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace” e pertanto “allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”. Il chiarimento dell’Avvocatura rappresenta, pertanto, una grande novità, nel processo sanzionatorio applicato dalla Polizia stradale.

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