Le Pa siciliane si sono dimostrate le più cattive pagatrici d’Italia: sono infatti in cima alla classifica stilata da Confindustria nazionale tra le regioni con i ritardi superiori ai 30 giorni. Ci vogliono da 400 a 800 giorni perché un’impresa possa vedersi riconosciuto quanto dovuto dalla Pa. Questi ritardi stanno letteralmente affossando le imprese, costrette a loro volta ad indebitarsi con le banche per continuare la propria attività.
L’articolo in questione, vuole essere la soluzione del problema ed ha per titolo “Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali”. Essa prevede innanzitutto la certificazione dei crediti delle imprese.
“Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, – recita il comma 1 – gli stessi certificano, entro venti giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato”. “La certificazione – si legge nel secondo comma – può essere utilizzata da parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione del credito pro-soluto (ovvero a titolo definitivo, ndr). L’eventuale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Qualora l’esigibilità dei crediti certificati sia subordinata secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell’appalto, la cessione è immediatamente efficace e l’esigibilità del credito resta condizionata al maturare della scadenza prevista”.
A passare praticamente inosservata è infatti la Circolare del 14 gennaio 2003, la numero 1, che disciplina per l’appunto la materia dei “Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 19 del 24 gennaio 2003 su input del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La normativa parla chiaro: il pagamento delle Pa nei confronti delle imprese appaltatrici deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura, se non pattuito diversamente nel contratto. In caso di ritardo da tale data scattano automaticamente gli interessi di mora dell’8 per cento (interesse legale dell’1% – fino al 31 dicembre 2009 – maggiorato di 7 punti), ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, numero 231 (decreto Tremonti). Nei fatti però, questo non accade quasi mai, scatta invece un altro meccanismo perverso, quello della paura. Significa che le ditte hanno paura di essere penalizzate nei contratti futuri, e allora preferiscono stare zitte e continuare a soffrire.
Sempre dalla nostra indagine risulta che nessuno degli istituti di credito interpellati ha mai pubblicizzato questa opportunità per le imprese, segno evidente che c’è poca voglia di applicare l’articolo 14 della legge 6 del 2009.