La prima vera rivoluzione di impostazione, invero, si rinviene dal disposto dell’articolo 14 del regolamento, in combinato disposto con i punti 6, 7 e 8 delle specifiche tecniche.
Molto più probabilmente, invece, colgono nel segno i primi commenti i quali (al di là del testo labiale del regolamento) ritengono la possibilità della notifica via PEC come una mera facoltà anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l’obbligo di notifica (in caso questa sia effettuata a mezzo PEC) presso l’indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
Il fascicolo processuale del processo amministrativo (analogamente a quello del processo civile) diviene allora primariamente informatico (art. 5 del DPR), ed in esso vengono indicati tutti gli elementi dello stesso (numero di ruolo, ufficio titolare, parti, difensori, elenco dei documenti, etc) e contenuti in forma digitale tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo.
Il fascicolo viene gestito con modalità informatica, sin dal momento dell’iscrizione a ruolo sino all’emissione del provvedimento finale.
Il deposito dell’atto introduttivo è effettuato mediante iscrizione a ruolo per via telematica, allegando il modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”, scaricabile dal Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa e successivamente utilizzando il “ModuloDepositoAtto, anch’esso scaricabile dal Sito Istituzionale.
La procura può essere conferita dal cliente con firma rilasciata digitalmente o attraverso la sottoscrizione di un supporto cartaceo.
Nel caso in cui la procura venga conferita su supporto cartaceo ed analogamente autenticata a mezzo la sottoscrizione per autentica del difensore, il deposito avviene attraverso la trasmissione di scansione per immagine della stessa procura. In tale caso, però, il difensore deve altresì asseverare (nello stesso documento o in documento separato) la corrispondenza della scansione all’originale in suo possesso ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD.
Ciascun deposito, a far data dal primo, provoca la generazione di tre messaggi, tutti previsti dal regolamento di attuazione, e precisamente:
a) un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell’ora di accettazione;
b) un messaggio PEC di avvenuta consegna, inviato dal gestore dell’Amministrazione;
c) un messaggio PEC del S.I.G.A., di avvenuta consegna, denominato “registrazione di deposito”, che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto o, alternativamente, le eventuali anomalie riscontrate (il regolamento prevede altresì, nei casi più gravi, anche un messaggio di “mancato deposito”, attestante il mancato compimento della procedura automatica di deposito).
Analogamente a quanto previsto per il PCT, il difensore depositante può, nella ipotesi in cui gli allegati eccedano la dimensione massima consentita del messaggio, operare più trasmissioni PEC
In via alternativa, per giustificate ragioni (addirittura il regolamento prevede l’obbligo dell’avvocato di indicare le motivazioni per le quali non sia riuscito a perfezionare il deposito mediante l’invio di PEC) l’avvocato depositante può anche provvedere al deposito di atti e documenti tramite “upload”, attraverso collegamento al Sito Istituzionale, utilizzando l’apposita sezione presente nel Portale dell’Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
Ai sensi dell’articolo 9 il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato documento informatico sottoscritto con firma digitale, e depositati esclusivamente per via telematica.
Il ricorso introduttivo, ai sensi dell’articolo 12 delle specifiche tecniche (ed in analogia a quanto ormai da tempo molto diffuso nel PCT) deve essere depositato in formato pdf/a (cd. “pdf nativo”, ossia il documento .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale – principalmente in word – rimanendo esclusa la possibilità di produrre l’atto come scansione di copia per immagine) o, alternativamente, in .txt. o .rtf. è altresì ammesso il deposito di files archivi compressi in formato WinZip (estensione zip) o WinRAR, purchè i formati dei file contenuti nell’archivio compresso siano in pdf/a, .txt o .rtf.