Novità introdotta con la Legge di Stabilità 2016: ad un canone periodico di locazione può far seguito il riscatto dell’immobile. Prevista una dertrazione Irpef al 19% sui canoni fino a 8.000 € se si rientra nel range di età
CATANIA – La Legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità importanti relative all’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, soprattutto se i contraenti sono under 35. Tra queste vi è il leasing immobiliare abitativo, a cui dedichiamo un approfondimento.
Per capire cosa sia esattamente e come funzioni questo strumento ci siamo avvalsi della guida “Leasing immobiliare abitativo”, realizzata dal ministero dell’Economia e delle finanze in collaborazione con Assilea.
Partiamo innanzitutto dal chiarire chi sono l’utilizzatore e il concedente, ovvero i soggetti coinvolti in un’operazione di leasing immobiliare. Il concedente è la società di leasing, che mette a disposizione dell’utilizzatore il bene immobile, acquistato o fatto costruire, per un determinato periodo di tempo. L’utilizzatore è invece il cliente che si rivolge alla società di leasing e che ottiene da questa la possibilità di utilizzare l’immobile (pagando dei canoni periodici), che lui stesso può scegliere o far costruire, e infine di acquistarlo dietro pagamento di una somma chiamata riscatto.
In altre parole, siamo di fronte a una vera e propria operazione di finanziamento, che differisce dal mutuo sotto alcuni aspetti, mentre converge sotto altri.
Come il mutuo, anche il leasing è un contratto di durata che si svolge in un determinato arco di tempo; il canone periodico che deve pagare l’utilizzatore va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche della durata del contratto e del prezzo pattuito per il riscatto. La differenza sostanziale sta invece nel fatto che con il mutuo viene messa a disposizione del richiedente una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile; con il leasing immobiliare, al contrario, viene messo a disposizione del richiedente l’immobile, che l’utilizzatore potrà acquistare se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto, a un prezzo prestabilito alla scadenza del contratto.
Sono queste le caratteristiche generali del leasing immobiliare, ma nella legge di stabilità 2016 si parla specificamente di “leasing immobiliare abitativo”, ovvero di un’operazione di finanziamento che rientra nella più ampia categoria del leasing immobiliare, ma che prevede l’impegno dell’utilizzatore alla locazione e all’eventuale acquisto di un immobile ad uso esclusivamente abitativo.
Nello specifico caso del leasing immobiliare abitativo, inoltre, l’utilizzatore deve essere una persona fisica, mentre il concedente deve essere una banca o un intermediario finanziario autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia.
La legge di stabilità prevede determinate agevolazioni per chi ha stipulato un contratto di leasing abitativo nell’arco di tempo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. A beneficiare delle agevolazioni sono i soggetti non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa e con un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro.
Se il cliente ha meno di 35 anni di età, potrà godere di una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, per un importo non superiore a 8.000 euro annui, e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Se invece il cliente ha superato i 35 anni, le detrazioni sono le stesse, ma vanno applicate su importi dimezzati, ovvero su importi massimi di 4 mila e 10 mila euro.
Per finire, sono anche previste delle tutele per l’utilizzatore, il quale può richiedere la sospensione del contratto di leasing abitativo nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o non subordinato. Tutto ciò con le dovute eccezioni, come la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti o le dimissioni del lavoratore senza giusta causa. Durante il periodo di sospensione, che può essere chiesto una sola volta e può durare un massimo di 12 mesi, non vengono maturati interessi sul debito residuo e l’opzione finale di riscatto verrà semplicemente posticipata.