Dall’1 luglio in vigore la nuova normativa sull’obbligo di emissione della fattura elettronica. Al momento è limitata a carburanti e appalti pubblici. Col nuovo anno valida per tutti
CATANIA – Lo scorso 1 luglio è entrata in vigore la nuova normativa concernente l’obbligo di emissione della fattura elettronica nelle operazioni tra privati. La cd. e-fattura – al momento limitata a carburanti e appalti pubblici – ha risollevato la questione circa l’introduzione di nuove semplificazioni che dovrebbero accompagnare gli adempimenti in vista dell’obbligo generalizzato che scatterà solo a partire dall’1 gennaio 2019.
Il mondo finanziario si sta concentrando sulla possibilità di prevedere una proroga o comunque un avvio graduale con relativo periodo di tolleranza. Tuttavia non manca chi, nella disciplina della fattura elettronica – che prevede un nuovo sistema di emissione, gestione e conservazione delle fatture controllato e gestito dallo Sdi (Sistema di interscambio) -, vede una grande occasione per rimodulare il Dpr 633/72, recante norme in materia di “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Iva)”.
La disciplina vigente
L’attuale normativa – in virtù dell’armonizzazione con la normativa europea – prevede che le regole e i termini di emissione della fattura siano fissati dallo Stato membro in cui l’operazione si considera effettuata. Questo principio, comunemente denominato “Principio del Paese di destinazione” che trova ancora spazio grazie alla mancata applicazione del “Principio del Paese di origine” – tanto proposto quanto discusso ma mai attuato – sancito dagli artt. 219 bis e 222 della direttiva 2006/112/Ce, insieme alla considerazione per la quale le regole nazionali impongono l’obbligo di far transitare la fattura attraverso lo Sdi gestito dalla Agenzia delle Entrate, portano ad affermare che l’Italia, nel rispetto dei principi comunitari, è libera di gestire le modalità di emissione Iva e la relativa contabilità.
Queste considerazioni spingono le associazioni imprenditoriali e professionali a formulare proposte di modifica che, in qualche misura, possano snellire ancor di più gli adempimenti a carico dei soggetti Iva prevedendo semplificazioni sistemiche e asistemiche.
Il nuovo sistema di fatturazione elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, è in grado di prendere in carico le singole fatture, apporre un numero progressivo al file che è inviato dal contribuente e creare l’impronta del file stesso. Partendo da queste premesse le semplificazioni da introdurre riguarderebbero l’emissione delle fatture, la detraibilità dell’imposta e la numerazione dei documenti.
Semplificazioni di sistema
In questa logica sarebbe possibile, in primo luogo, una revisione dei meccanismi di emissione delle fatture, consentendo così al contribuente, nel rispetto delle regole di esigibilità, di inviare le fatture allo Sdi con un ritardo rispetto al mese o al trimestre di riferimento. Questo è quanto proposto da quegli operatori che lamentano la soluzione prospettata dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 13/E/2018 per la gestione della fattura immediata, con la quale si prevede che la stessa vada emessa entro le ore 24 del medesimo giorno in cui si è svolta l’operazione.
Inoltre, si propone una revisione dei meccanismi di detraibilità allo scopo di chiarire quale sia il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione di un acquisto effettuato ai primi del mese o del trimestre di riferimento.
Ancora, la soppressione di alcuni obblighi resi obsoleti dalle attuali regole di monitoraggio: si pensi all’obbligo di numerazione delle fatture passive disposto dall’art. 25 Dpr 633/72 di cui si discute l’utilità dal momento che, in base alle norme nazionali, tutte le fatture sono progressivamente numerate e conservate dallo Sdi.
Semplificazioni asistemiche e regole di incentivazione
Sotto questo profilo sarebbe necessario intervenire sui benefici correlati all’attività di controllo del fisco. La fattura elettronica, collegata alla tracciabilità dei pagamenti, consente di già l’abbattimento di due anni dei termini di decadenza dei poteri di accertamento ai fini Iva e imposte dirette. Questo beneficio risulta condizionato dalla tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, escludendo così tutte quelle operazioni effettuate con denaro contante. La proposta sarebbe omologare questo limite a quello previsto dall’art. 49 del D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio che fissa i limiti sull’utilizzo del contante.
Infine, si propende per una gestione uniforme dei flussi di fatturazione anche per le fatture “verso e da non residente” ai fini di una sempre più proficua semplificazione e sburocratizzazione del sistema fiscale.