Sicilia al quinto posto in Italia per numero di reati di stalking - QdS

Sicilia al quinto posto in Italia per numero di reati di stalking

Sicilia al quinto posto in Italia per numero di reati di stalking

venerdì 27 Agosto 2010

Resi noti i dati dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero degli Interni, nell’Isola 434 casi. 1.020 gli ammonimenti del questore e 1.312 i provvedimenti di allontanamento

PALERMO –  Secondo i dati diffusi dalla Banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, l’87% dei reati di stalking sono commessi da autori maschili e per il 13% da donne. Tali percentuali sono state calcolate su 5.133 casi denunciati.
La Sicilia in questa classifica occupa il 5° posto con 434 casi, in testa risulta la Lombardia con 727 casi, seguono Piemonte 462, Campania 458, Toscana 455, Puglia 402, Lazio 371. Gli arresti sono stati 492, mentre 1.020 gli ammonimenti del questore e 1.312 i provvedimenti di allontanamento. Ed è per evidenziare la gravità del fenomeno che rileviamo che di fronte a oltre 5.000 casi di stalking sono da aggiungere le richieste per aiuto da parte di donne per violenze subite in famiglia. Un solo dato: dove a Roma in un anno sono state 5.000 le telefonate pervenute al 112, per violenze in casa o per stalking.
La legge contro lo stalking rappresenta una decisione storica, ma occorrono ulteriori passi in avanti, come ha dichiarato Simonetta Matone, Capo Gabinetto del dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri la quale “ritiene indispensabile che nel percorso giudiziario venga considerato l’aspetto risarcitorio ed il collegamento con il Tribunale per i minorenni per monitorare l’esercizio della potestà genitoriale dell’autore di stalking”.
La normativa tutela, infatti, l’incolumità psicofisica della persona e la libertà di autodeterminarsi, libertà nell’agire e nel non essere sottoposti a condotte vessatorie da parte di altri.
Per interrompere la condotta persecutoria e tutelare la vittima, la legge ha introdotto l’ammonimento, un richiamo con cui il questore invita il persecutore ad interrompere la sua condotta (la vittima può richiedere al questore l’ammonimento prima ancora di sporgere querela) e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il mancato rispetto dell’ammonimento da parte dello stalker, determina la procedibilità d’ufficio del reato e questo sottrae la vittima dall’impegno della denuncia e quindi da eventuali forme di ritorsione.
Dalla emanazione della legge ad oggi, l’ammonimento si è rivelato efficace nel ridurre le condotte persecutorie. Il forte impegno profuso contro la violenza anche in Sicilia ha portato al raggiungimento di obiettivi importanti. Il progetto “Fare rete : potenziamento e avvio di reti antiviolenza in. Sicilia” finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha permesso di sviluppare le reti antiviolenza nei territori ove non erano presenti attraverso la produzione e/o l’aggiornamento delle mappature dei servizi presenti nelle aree coinvolte, la stampa e diffusione delle informazioni con opuscoli territorializzati e la loro pubblicazione sui siti web dei partner.
Le attività di sensibilizzazione, a cui hanno partecipato circa 590 operatori, e di aggiornamento formativo, in cui si sono stati coinvolti n. 20 circa operatori per ciascun gruppo attivato a Gela, Agrigento, Castelvetrano, Trapani ha consentito la produzione di procedure interorganizzative, così da migliorare le fasi di emersione e di presa in carico delle vittime, attraverso l’analisi delle procedure adottate dai partner della Rete di Palermo. Infine, è stato realizzato il laboratorio interdipartimentale con i Dipartimenti della Regione Siciliana coinvolti nell’intervento.
 

 
Un diario fornito dalle forze dell’ordine su cui annotare i fatti
 
Per agevolare il compito delle vittime di stalking, viene ora fornito un “diario” dalle Forze dell’Ordine e dai centri antiviolenza, sul quale la vittima di stalking può annotare stati d’animo ed episodi di persecuzione di cui è stata vittima agevolando così l’attività giudiziaria nel caso in cui si arrivi ad un procedimento penale. Dovendo redigere l’agenda la vittima diventa una sorta di investigatrice del proprio caso; raccoglie prove, conserva indizi utili come sms, bigliettini, ecc…e nel caso in cui la vicenda personale dovesse sfociare in un procedimento penale l’agenda riccamente redatta sarà uno strumento utile per l’attività giudiziaria facilitando la ricostruzione della vicenda persecutoria ed evitando alla vittima la fatica di dover ricordare fatti che magari ha cercato di rimuovere per un bisogno di serenità. L’agenda è fornita a chiunque si senta minacciato ed è corredata di una scheda di “valutazione del rischio”; sull’agenda è descritta la legge sullo stalking e riportati telefoni utili e indirizzi dei centri antiviolenza. “Alba” è l’agenzia anti-stalking ed è stata ideata per dare un contributo alle persone vittime di persecuzione.
 


Molestie perpetrate via email reato non configurabile
 
CATANIA- L’articolo 660 del nostro Codice Penale punisce – con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 – chiunque, per petulanza o per altro biasimevole motivo, rechi a taluno molestia o disturbo.
Tale norma, che tutela la quiete individuale per il buon ordine della civile convivenza, mira ad evitare che un soggetto sia costretto a percepire segnali o messaggi che possano ledere la sua libertà e tranquillità psichica.
Per integrare la contravvenzione in oggetto la condotta dovrà essere realizzata “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono”, laddove il telefono costituisce uno strumento di comunicazione invasiva alla quale il destinatario non può sottrarsi.
Con specifico riferimento alla modalità di comunicazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto punibili – in quanto utili a integrare l’uso del mezzo telefonico – le ripetute chiamate “mute” (Cass. n.8068/2010) e l’invio di “short messages system” (SMS) attraverso sistemi telefonici mobili o fissi (Cass. n.28680/2004).
Il destinatario di tali messaggi è, infatti, costretto a percepirli prima di poterne individuare il mittente, che in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario.
Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata (Cass. n.24510/2010) negando la configurabilità della contravvenzione in esame qualora il fatto sia commesso attraverso l’invio di corrispondenza elettronica che provochi fastidio o turbamento.
Gli ermellini hanno, infatti, annullato la condanna resa dai giudici di merito ritenendo non condivisisibile l’interpretazione estensiva dell’articolo 660 c.p., atteso che l’e-mail utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza ma non il telefono.
Inoltre, la modalità di comunicazione effettuata attraverso le missive elettroniche è asincrona e del tutto assimilabile alla corrispondenza cartacea, che non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera di attività del secondo.
I giudici di legittimità, pertanto, in ossequio al principio di stretta legalità, che impone all’interprete di  non applicare la norma penale incriminatrice oltre i suoi limiti, hanno sancito la non configurabilità del reato di cui all’art.660 c.p. nell’invio di un messaggio di posta elettronica contenente insulti.
In tali ipotesi, qualora ne ricorrano i presupposti sostanziali e processuali, l’autore del messaggio potrà essere ritenuto responsabile di altre figure di reato (ingiuria, diffamazione, atti persecutori, etc…). 

Avv. Cristina Calì
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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