Entro il 20 ottobre ricorrere al Tribunale amministrativo regionale
Perché per lavorare alla Regione, ci vuole un concorso pubblico aperto a tutti i disoccupati, non solo ai precari. Per il ricorso è possibile farsi assistere dall’avvocato col gratuito patrocinio.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
PALERMO
RICORSO
Nell’interesse di:
Cognome Nome, (c.f.: ) nato/a a il
elettivamente domiciliato in . . . , via . . , presso e nello studio dell´Avv. . . . , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del presente atto
CONTRO
Regione Siciliana, Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
PER L’ANNULLAMENTO
della circolare n. 8 del 12.08.2010, a firma del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, dott. Giovanni Bologna, pubblicata nella G.U.R.S. n. 37, parte prima, del 20 agosto 2010, avente ad oggetto “Art.17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009 n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n.102. Procedura per la stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a tempo determinato inquadrato nelle categorie A e B della Regione Siciliana. Delibera della Giunta regionale n.271 del 29 luglio 2010”, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso anche non conosciuto.
PREMESSO
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 271 del 29 luglio 2010, ha avviato la c.d. stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato della Regione Siciliana appartenente alle categorie A e B del comparto non dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;
che l’articolo 17 comma 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, (con riferimento all’art. 1 commi 519 e 558, della legge 296/2006 e all’art. 3, comma 90, della legge 244/2007), consente alla Regione Siciliana (che intrattiene rapporti di lavoro con personale a tempo determinato appartenenti alle categorie A e B) di attivare una procedura per lo svolgimento di compiti corrispondenti alle fasce di appartenenza, atteso il fabbisogno rappresentato dai Dipartimenti regionali ed oggetto di relazione al Governo nel corso del 2009 (studio che ha condotto all’approvazione della Tabella A dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11, che ha determinato il numero dei posti complessivi in organico della Regione Siciliana);
che conseguentemente alla determinazione del Governo è stata indetta una procedura di stabilizzazione, nei limiti dei posti in organico di cui alla Tabella A dell’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, limitato al personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo – Categoria A e B – (giusta richiamo alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n° 56 effettuato dall’articolo 17 comma 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102);
che risulta destinatario della suddetta procedura il personale, contrattualizzato con la Regione Siciliana e in servizio alla data di pubblicazione della citata circolare n. 8/2010, in possesso, ai sensi dell’art. 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, dei requisiti di anzianità previsti dall’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 3, comma 90 – lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (requisiti previsti dal comma 10 del medesimo articolo 17, applicabili in quanto richiamati dal comma 12 );
che detta stabilizzazione è stata oggetto di censure da parte del Commissario dello Stato (impugnativa dell’articolo 51, comma 5, della delibera legislativa dell’1 maggio 2010 dell’Assemblea Regionale Siciliana approvativa del D.D.L. n. 471- 471bis- 471ter dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”), che così si è espresso: L’eventuale applicazione della norma regionale configurerebbe pertanto una modalità di accesso riservato lesivo del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di ingresso al pubblico impiego come più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006). La disposizione in questione inoltre, dà luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccedendo la competenza statutaria di cui all’art. 14 lett q) con specifico riferimento al principio del pubblico concorso che costituisce “la regola per l’ accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza” (sentenza n. 81/2006);
che anche il Procuratore regionale della Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2009, ha stigmatizzato la procedura di stabilizzazione nei seguenti termini: “La stabilizzazione pura e semplice toglierebbe definitivamente a tutte le centinaia di migliaia di giovani disoccupati anche la speranza, almeno per i prossimi trenta anni, di un futuro nella Pubblica Amministrazione siciliana. Al fine di conciliare le comprensibili aspettative degli attuali precari con le esigenze di sbocco occupazionale dei disoccupati, se assunzioni dovranno essere effettuate sarebbe indispensabile prevedere concorsi aperti a tutti, con apposite quote di riserva a favore dei precari.”;
che di tali concorsi aperti a tutti con apposite quote di riserva a favore dei precari nella circolare in parola, non vi è traccia;
che, pertanto, è del tutto evidente la lesione del diritto del ricorrente rispetto al principio di eguaglianza anche “partecipativa” di tutti i cittadini e di quello che garantisce loro la possibilità di accedere, in condizioni paritarie, ai pubblici uffici.
MOTIVI
1) Violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 271 del 29.07.2010, dell’art. 35 D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 22 del CCRL personale regionale comparto non dirigenziale, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.
Il ricorrente ritiene che chi ha emesso l’impugnata circolare abbia erroneamente interpretato la delibera della Giunta Regionale n. 271 del 29 luglio 2010 la quale ha prescritto l’obbligo della preventiva verifica del rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale.
La locuzione “rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale”, utilizzata dalla Giunta Regionale, rappresenta indubbiamente un vincolo inderogabile da parte di chi è tenuto a dare esecuzione al deliberato. La procedura deve quindi essere rispettosa non soltanto della disposizione recata dall’art. 17, comma 12, della legge n. 102/2009 (quale norma di favore per la stabilizzazione di alcune categorie di personale), ma anche di tutte quelle pertinenti in materia di assunzione di personale nella P.A. comprese, in primis, quelle di rango costituzionale (artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.).
L’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001 ha prescritto, infatti, che l’assunzione di personale nella P.A. deve avvenire tramite procedure selettive, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. Tale misura è stata individuata nel vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, all’art. 22, in una percentuale non inferiore al 50 % dei posti complessivamente disponibili in organico. Essendo dunque, nel caso in specie, previsto un organico complessivo per le categorie A e B pari a n. 5.400 unità, i posti da riservare non possono superare il numero di 2700.
Detta percentuale, infatti, nelle progressioni di carriera del personale interno è un dato vincolante da cui non si può prescindere, per cui sarebbe irragionevole e, comunque, esorbitante il dettato costituzionale non prevedere che tale vincolo valga anche per il personale interno in argomento. A corroborare la tesi fin qui esposta, giova ricordare che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4495 del 2010, ha statuito che la stabilizzazione: “.. può essere considerata legittima nei limiti in cui la valorizzazione della pregressa esperienza professionale, acquisita dagli interessati tramite forme contrattuali non a tempo indeterminato, non si traduca in norme di privilegio in danno degli altri aspiranti, con eccessiva violazione del carattere “pubblico” del concorso (cfr. sentenze Corte Cost. n. 141 del 22 aprile 1999 e n. 24 del 26 gennaio 2004).” Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 141 del 1999 succitata ha sancito che “può ritenersi senz’altro conforme all’interesse pubblico che precedenti esperienze non vadano perdute e anzi che la legge, come assai frequentemente avviene, preveda per esse una particolare considerazione. Ciò che vale, naturalmente, fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nella amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione. Ma ciò non accade nella specie. La riserva è infatti fissata nella misura del CINQUANTA PER CENTO dei posti disponibili…”. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è indubbio che l’indetta procedura viene sottratta alle inderogabili regole costituzionali e alle cogenti disposizioni di legge in materia di assunzione di personale nella P.A. sopra esplicitate, per favorire una generale e indiscriminata occupazione della quasi totalità dei posti in organico (5.400) da parte del personale precario interessato. Trattasi, infatti, di procedura selettiva preordinata all’assunzione a tempo indeterminato di circa 5.000 unità di personale (secondo indicazione riportate dalla stampa) in categorie A e B per la quale non viene precisata né in cosa consista la prevista prova di idoneità né, tanto meno, la relativa soglia o punteggio minimo al disotto del quale il concorrente è da ritenersi non dotato della capacità professionale sufficiente a conseguire l’assunzione a tempo indeterminato (c.d. soglia d’idoneità). Peraltro, detta procedura non è neppure coerente con i principi di diritto richiamati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4495/2010 laddove esso ritiene ragionevole la deroga del pubblico concorso soltanto allorché il personale interessato alla stabilizzazione abbia conseguito l’assunzione a tempo determinato in esito di superamento di una regolare procedura concorsuale.
2) violazione e falsa o mancata applicazione dell’art. 3 della l.r. 10/1991 e dell’art. 5 della l.r. n. 10/2000 – Eccesso di potere per difetto di motivazione.
È invero di palmare evidenza la mancanza di qualsivoglia motivazione nella circolare a firma del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sia in ordine all’omessa indicazione della prescritta percentuale di posti messi a selezione o quote di riserva per gli esterni sulla base del fabbisogno ex art. 5 l.r. 10/2000, sia in merito all’omessa indicazione della consistenza della prevista prova di idoneità e della relativa soglia o punteggio minimo al disotto del quale il concorrente è da ritenersi non dotato della capacità professionale sufficiente a conseguire l’assunzione a tempo indeterminato (c.d. soglia d’idoneità). È pacifico, infatti, che la motivazione degli atti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi ed il personale, questi ultimi espressamente contemplati dall’art. 3 della l.r. 10/1991, costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità, costituzionalmente garantito, anche allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche nonché di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo sia degli Organi di controllo (tra le tante C.G.A. 14.10.1999 n. 550; TAR Palermo 14.06.2001 n. 894). È, poi, altrettanto pacifico che l’ordinamento non si limiti a richiedere, esplicitamente ed implicitamente, l’esternazione di una motivazione qualunque, ma esiga, quale ulteriore requisito di legittimità, che tale motivazione sia anche sufficiente e congrua e, ad ogni modo, tale da consentire la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà dell’amministrazione. Quanto, nel caso in specie, non è dato sapere.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Le argomentazioni sopra esposte, supportate dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, appaiono senz’altro sufficienti per ritenere il presente gravame assistito dal prescritto “fumus boni juris”. In ordine alla sussistenza del “periculum in mora” va osservato che l’ampliamento dei benefici al solo personale interno attualmente a tempo determinato attraverso una procedura preordinata ad una generale e indiscriminata occupazione della quasi totalità dei posti in organico (5.400) non può legittimamente risolversi in una preclusione per il ricorrente di esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, di potere concorrere, in condizioni paritarie, per l’accesso ai pubblici uffici ovvero a un posto di lavoro nella P.A. regionale per svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. È evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che dalla mancata sospensione della circolare impugnata deriverebbe per la ricorrente. Trattasi, infatti, di procedura selettiva in relazione alla quale, in caso di esecuzione, l’accoglimento del ricorso potrebbe ridursi ad una mera soddisfazione morale o tutto al più ad un limitato soddisfacimento se si considera che la quasi totalità dei posti in organico verrebbe assorbita dal personale interno in argomento, conseguendo per il ricorrente un evidente perdita di chance anche rispetto alla collocazione negli Uffici e posti di lavoro.
Tutto ciò premesso,
VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Annullare la circolare n. 8 del 12.08.2010, a firma del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, dott. Giovanni Bologna, pubblicata nella G.U.R.S. n. 37, parte prima, del 20 agosto 2010, previa sospensione dell’atto impugnato, e di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso anche non conosciuto.
Con ogni e più ampia salvezza e riserva anche in ordine al risarcimento dei danni.
Vitto ria di spese, competenze e onorari.
Salvo ongi altro diritto.
Citta, Avv.
Relazione di notifica: a richiesta dell’Avv. nella qualità ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’UNEP presso la Corte di Appello di , ho notificato copia (conforme all’originale in mio possesso) del retroesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di , con contestuale istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati , quanto a:
1) Regione Siciliana, Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, in persona del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di