Anac, posticipati termini per obblighi trasparenza Oiv - QdS

Anac, posticipati termini per obblighi trasparenza Oiv

Anac, posticipati termini per obblighi trasparenza Oiv

mercoledì 18 Marzo 2020

C’è tempo fino al 30 giugno per l’attestazione (dal 31 marzo originario) e fino al 31 luglio per la relativa pubblicazione. Pa, partecipate, fondazioni, enti pubblici economici ed enti di diritto privato tra i soggetti tenuti ad adempiere

PALERMO – A causa dell’attuale emergenza sanitaria e alle disposizioni contenute all’interno del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 11 marzo, l’Autorità nazionale anticorruzione sposta i termini della delibera numero 213 del 4 marzo al 30 giugno per l’attestazione da parte degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (rispetto al 31 marzo originario) e al 31 luglio per la pubblicazione della predetta attestazione (rispetto al 30 aprile).

Pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato sono i soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione. Per ognuna di queste categorie, l’Autorità ha definito specifiche griglie per la rilevazione degli obblighi di pubblicazioni. Nella compilazione della griglia, l’Oiv si può avvalere della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct).

Per la pubblica amministrazione si chiede di attestare la pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori, bandi di concorso, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, servizi erogati, informazioni ambientali, attività e procedimenti. Mentre gli enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla pubblicazione dei dati su consulenti e collaboratori, performance, bilanci, accesso civico e piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso in cui l’ente sia privo di Oiv, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli Oiv, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo tale funzione è svolta dal rappresentante legale. In ogni caso, è opportuno specificare che presso l’ente risulta assente l’Oiv, o altro organismo con funzioni analoghe, motivandone le ragioni.

Le attestazioni degli Oiv, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato pubblicano le attestazioni sul proprio sito web, dandone specifica evidenza nella home page.

L’Anac vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 33/2013. All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli Oiv. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Oiv: cos’è e di cosa si occupa
“L’Organismo Indipendente di Valutazione (Oiv) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.
L’Oiv monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell’utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale” (fonte: https://performance.gov.it/organismi-indipendenti-valutazione)

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