Il Dpcm 193/2014 ha attivato il portale per il rilascio di comunicazioni e informazioni sui trascorsi delle aziende. Liberatorie e interdittive visionabili da Pubbliche amministrazioni, Cciaa e Ordini professionali
ROMA – Da pochi giorni è stata data attuazione all’articolo 95 del Dlgs 159/2011 con il Dpcm del 30 ottobre 2014, n. 193 che ha istituito la banca dati per semplificare il rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia. Rientrano dunque in questa categoria, ad esempio, le liberatorie e le interdittive sulle imprese. Questi dati saranno fruibili dalle stazioni appaltanti e dai soggetti legittimati ad acquisire tale tipologie di dati, come ad esempio le Pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio o gli Ordini professionali.
Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015 n. 4, detta non solo regole utili per il funzionamento della banca dati, ma anche le modalità per organizzare le procedure di accesso, di registrazione, la modalità della conseguente consultazione dei dati e il collegamento al Ced e agli altri sistemi. L’obbiettivo del Dlgs è quello di creare un impianto che permetta il rilascio di documentazioni non solo trattabili per fini statistici, ma soprattutto per permettere l’applicazione della normativa antimafia. Per questa ragione i dati possono essere fruibili da Dia e Dna, Direzioni centrali della polizia di Stato criminale e anticrimine, prefetture, uffici e comandi delle Forze di polizia e struttura tecnica del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere.
La tipologia di notizie contenute nella banca, in merito alle imprese interessate, riguardano le informazioni e le comunicazioni antimafia, le liberatorie e le interdittive rilasciate. Dunque non vengono solo elencati i dati biografici della aziende, come ad esempio il loro relativo codice fiscale, gli elementi identificativi o la partita Iva. Viene segnalata anche la specificazione di tipologia e la natura della documentazione antimafia, nonché la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura competente.
Poi, per quanto riguarda le informazioni antimafia interdittive, viene specificato se il provvedimento è stato adottato in base alle misure di prevenzione, ovvero se il provvedimento sia stato adottato successivamente all’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa. Si considerano poi equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture.
La Banca dati nazionale è istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, compreso l’aspetto della sicurezza. A tal fine il Dipartimento è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile assicura dunque la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sua sezione centrale e le sue sezioni provinciali.
La sezione centrale garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati Nazionale e può richiedere alle sezioni provinciali lo svolgimento di attività tecniche sulle postazioni di lavoro. Può inoltre richiedere attività di formazione a favore dei soggetti autorizzati o di eseguire operazioni di trattamento elettronico dei dati conservati nella Banca dati nazionale. Resta comunque alla sezione centrale il rilascio o la disattivazione delle credenziali di autocertificazione del proprio personale e di quello delle sezioni provinciali.
Periodo di conservazione dei dati negli archivi della Banca
I dati registrati potranno essere trattati elettronicamente solo attraverso terminali attivati presso le Prefetture e da altri soggetti legittimati all’accesso. Per interrogare il sistema occorrerà utilizzare delle credenziali di autenticazione in base a specifici profili di autorizzazione. Tutti i dati saranno sottoposti a cifratura e verrà conservata la mappatura degli accessi. Poi, per quanto riguarda esclusivamente i dati, la Banca custodisce il registro informatico delle date degli accertamenti disposti dai Prefetti nei confronti di ciascuna impresa censita, e detta dunque un calendario preciso per la cancellazione dei dati.
I periodi di tempo di conservazione dei dati vengono definiti a secondo della loro natura. Infatti per quelli relativi alla documentazione antimafia liberatoria i dati vengono conservati per cinque anni. Qualora nei confronti dell’impresa non sia stato richiesto, negli ultimi cinque anni, il rilascio della documentazione antimafia, nella Banca dati nazionale vengono conservati i dati relativi al più recente rilascio della comunicazione antimafia liberatoria. Poi per quanto riguarda i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva, il periodo di conservazione dei dati è di quindici anni. Vengono invece conservati per dieci anni le registrazioni dei trattamenti eseguiti dagli operatori. Decorso il relativo periodo di conservazione, tutte le tipologie di dati verranno cancellati con modalità sicure dalla Prefettura-Utg competente, ovviamente previa verifica che le circostanze o le situazioni a cui essi si riferiscono non siano più attuali.
L’iter per il rilascio dei documenti richiesti
Col fine di ottenere la documentazione antimafia, coloro i quali sono autorizzati, in seguito al collegamento con la Banca dati nazionale e al superamento positivo della procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, verrà chiesto di immettere i dati di cui vorrà avere la visione. Per cui si chiederà di specifichare l’indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, dove previsto da disposizioni di legge o da altri provvedimenti attuativi, di precisare la Prefettura-Utg designata. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione e notificherà all’operatore, per via telematica, un messaggio recante la dicitura “inserimento dei dati erroneo o incompleto; procedura di rilascio sospesa”.
Non superamento dell’autenticazione
Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga poi superata positivamente, la Banca dati nazionale notificherà un messaggio di “procedura di autenticazione fallita” alla sezione provinciale della Prefettura-Utg competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvederà ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo se necessario, informazioni anche di natura tecnica, al soggetto da cui dipende l’operatore che ha effettuato il tentativo negato di consultazione. Dopo di che, sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, qualora ovviamente l’impresa sia censita, verificherà i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonchè nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia reca la seguente dicitura: “Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale o in altre banche dati ad essa collegate emergerà l’esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza, ovvero di una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa, la Banca dati nazionale notificherà, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-Utg competente che, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, del Codice antimafia non sarà possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.
Rilascio dell’informazione antimafia
Sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale verifica i dati pertinenti esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonchè nelle altre banche dati collegate. La Banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente l’informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche svolte non risulteranno cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia. Poi, qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerga che l’impresa non è censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-Utg competente che, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non è possibile rilasciare l’informazione antimafia liberatoria.
Aggiornamento della Banca dati nazionale
L’aggiornamento della Banca dati nazionale avviene grazie alla comunicazione, per via telematica, giornaliera con le Prefetture competenti, facendo un riepilogo complessivo delle comunicazioni e delle informazioni antimafia liberatorie rilasciate automaticamente. La Prefettura-Utg competente provvede d’ufficio, a rinnovare gli accertamenti informativi nei confronti delle imprese. Qualora dagli accertamenti svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura-Utg competente adotta un’informazione interdittiva antimafia, notificandola al soggetto richiedente per i conseguenti provvedimenti e procedendo a effettuare le prescritte comunicazioni agli altri soggetti istituzionali.