Il DL 23/20 ha messo sul piatto 200 miliardi richiedibili da imprese, lavoratori autonomi e professionisti titolari di Partita Iva
Il finanziamento dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
ROMA – Il decreto liquidità – D.L. 23/2020, articolo 1 – prevede delle misure di accesso al credito rivolte alle imprese con sede in Italia colpite dalla crisi economica scaturita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con garanzia offerta dalla Sace Spa per un importo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto di piccole e medie imprese – cd. Pmi – e la restante parte alle altre imprese, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva. I finanziamenti concessi a garanzia pubblica sono finalizzati a fronteggiare l’emergenza in conformità con la normativa europea in tema di aiuti dello Stato e nel rispetto dei criteri e condizioni sottoelencati.
Requisiti dei beneficiari
Il finanziamento assistito da garanzia pubblica potrà essere richiesto oltre che da lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva anche da qualsiasi impresa, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica con sede in Italia, che non presentano difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non risultano tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020 e che abbiano utilizzato fino a completa capienza il Fondo centrale di garanzia.
Caratteristiche dei finanziamenti garantiti
La principale caratteristica dei finanziamenti è la concessione della garanzia offerta dalla Sace Spa., denominata “Garanzia Italia” di natura temporanea per finanziamenti concessi dal 09 di aprile e fino al 31 dicembre 2020. Il finanziamento garantito dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. La durata dei finanziamenti garantiti non potrà essere superiore a 72 mesi, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 12, 18 e fino a 24 mesi. Le misure di garanzia messe a disposizione dal Decreto Liquidità variano in funzione della dimensione aziendale e sono limitate a un orizzonte temporale.
Ammontare massimo di richiesta del finanziamento garantito
Il finanziamento garantito non potrà essere superiore al maggiore tra i due seguenti elementi:
– il 25% del fatturato del 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio della spesa salariale annuale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. Potranno essere richiesti, anche, più finanziamenti dalla stessa impresa, purché il cumulo rispetti i suddetti limiti.
Quanto garantirà la Sace dei finanziamenti richiesti?
Il finanziamento beneficia di una garanzia pubblica variabile rilasciata da Sace Spa a seconda delle dimensioni dell’azienda e copre il:
– 90% per imprese con meno di 5mila dipendenti e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% per quelle con un fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti;
– 70% per le aziende con un fatturato superiore ai 5 miliardi.
Tipologia di istruttoria
Il decreto prevede una doppia procedura a seconda della dimensione dell’impresa:
– un iter semplificato per le imprese con fatturato sotto 1,5 miliardi per il quale la Sace s’impegna a ad emettere la garanzia entro due giorni dalla richiesta della banca, quest’ultima effettuerà la sola verifica formale del possesso dei requisiti, anche se nulla le vieta ad effettuare la loro istruttoria;
– una procedura ordinaria per imprese con un fatturato maggiore di 1,5 miliari di euro o numero dipendenti in Italia maggiore di 5.000, per il quale il rilascio della garanzia da parte di Sace è subordinata dalla decisione assunta con il decreto del ministero dell’Economia, sentito lo Sviluppo Economico.
Quanto costa la garanzia?
La garanzia è a titolo gratuito, non è prevista quindi nessuna commissione per il rilascio della garanzia, mentre sono previste delle commissioni annuali, nello specifico:
– per le Pmi sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno, 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno;
– per le altre Imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno, 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno.
Il costo complessivo per l’impresa sarà costituito dal tasso d’interesse incluso il margine, definito dalla banca o da chi eroga il credito, sommato al costo della garanzia. Al momento pare che, il tasso di intesse massimo applicabile sarà rapportato al Rendistato, incrementato dello 0,20%.
Ci sono dei vincoli per chi fa richiesta del finanziamento garantito?
L’impresa che beneficia della garanzia pubblica dovrà assumere l’impegno:
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
– di non approvare la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020, per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte dello stesso gruppo cui appartiene.
Infine, occorre precisare che il Decreto Liquidità ha posto particolare attenzione per i settori turismo e agricolo, nello specifico prevede che il Fondo di Garanzia per le imprese del settore del turismo copra anche le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro.
Mentre, per le imprese del settore agricolo e della pesca è stata prevista la possibilità dell’intervento dell’istituto per i mercanti agricoli e alimentari (Ismea) per la fornitura delle garanzie, per il quale è stata riservata una dotazione di risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020. Questo consentirà agli agricoltori e ai pescatori di velocizzare le istruttorie e di accedere in tempi brevi alle risorse finanziarie di ottenere una garanzia che coprirà il 100% del finanziamento.
Qual è la procedura per accedere alla garanzia?
Il Ministero dello Sviluppo economico, l’Abi – Associazione bancaria italiana – e la Sace, stanno lavorando insieme ai principali istituti di credito per rendere disponibili tutte le procedure informatiche e la modulistica necessaria. L’Abi con lettera circolare diffusa il 9 aprile 2020 ha fornito alle banche le prime istruzioni per consentire l’immediata applicazione, sperando che quest’ultime risponderanno tempestivamente alle richieste dei finanziamenti, dato che sono già impegnate con le richieste di proroga dei finanziamenti aziendali in essere e con gli anticipi delle indennità Cig.
Il modulo di richiesta garanzia al Fondo disponibile online sul sito del Mise o sul sito del Fondo, dovrà essere compilato, nel caso di impresa, dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal professionista o dal lavoratore autonomo. Per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 sarà sufficiente dichiarare i propri ricavi con un’autocertificazione.
All’interno del modulo è prevista una parte dedicata alla compilazione del prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali, nell’ambito delle Pmi, sarà necessario specificare il tipo di impresa ossia autonoma (indipendente), associata (con altre imprese con una partecipazione uguale o superiore al 25%) o collegata (con una partecipazione maggiore del 50%, ed, inoltre, i dati degli occupati (in Ula), del fatturato e del totale dell’ultimo bilancio depositato o in mancanza desunto dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Il beneficiario dovrà dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 e specificare:
– di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d);
– di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.
Ancora, dovrà assumersi l’impegno:
– di inviare tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta;
– di consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi.
Ma attenzione perché come espressamente previsto nel modulo, le conseguenze della revoca dell’aiuto, la revoca totale o parziale dell’agevolazione comporterà il versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 da due a quattro volte l’importo dell’intervento.