Addio al “Bonus Renzi”, ma è già operativo il nuovo trattamento integrativo: sarà erogato in maniera automatica. Cambiano i requisiti di spettanza e al contempo viene ampliata platea dei beneficiari
ROMA – È già operativo dal 1° luglio il nuovo trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente che sostituisce il bonus Renzi distinguendosi da quest’ultimo nella struttura, nei requisiti di spettanza e al contempo amplia la platea dei beneficiari.
Tale trattamento verrà riconosciuto ai lavoratori con le ordinarie modalità di gestione delle detrazioni del Tuir, dal datore di lavoro o committente, il quale sarà tenuto ad erogare in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte di ciascun lavoratore, dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
L’ammontare di tale detrazione va riportata nel Lul nella Cu nel periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’erogazione, secondo il principio di cassa e non concorre alla formazione del reddito.
Tale ulteriore detrazione dall’imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:
a) 600 euro annui, pari a 100 euro mensili, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro;
b) 480 euro annui, pari a 80 euro mensili, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo risultante dal seguente (35.000 euro – reddito complessivo) /7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è̀ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 40.000 euro non hanno diritto ad alcun bonus.
In via esemplificativa:
-Lavoratori che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ma pari o inferiore a 35.000 euro hanno diritto ad un’ulteriore detrazione pari a 480 euro annui aumentata del risultato della seguente formula: 120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000]. Ad esempio, con reddito complessivo: 32.000 euro. L’ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre sarà: 480 + 120 * [(35.000 – 32.000) / 7.000] = 531,42 euro annui, e rispettivamente 88,57 euro mensili.
-Lavoratori che percepiscono un reddito di importo compreso tra 35.000 e 40.000 euro hanno diritto ad una detrazione pari al risultato della seguente formula: 480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000]. Ad esempio, con reddito complessivo 38.000 euro. L’ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre: 480 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192 euro annui e rispettivamente 32,00 euro mensili.
Inoltre, a seguito del Decreto Rilancio sia il bonus Renzi riconosciuto fino al 30 giugno 2020 che il trattamento integrativo, in vigore dal 1° luglio, spettano anche ai lavoratori dipendenti cd. incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a seguito della riduzione dell’attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19.
Infine, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito il codice tributo 1701 per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati.