La Tia 2 deve essere soggetta all’Iva, arriva la conferma della Cassazione - QdS

La Tia 2 deve essere soggetta all’Iva, arriva la conferma della Cassazione

La Tia 2 deve essere soggetta all’Iva, arriva la conferma della Cassazione

giovedì 01 Ottobre 2020

Risolta la controversa e annosa vicenda dovuta ai diversi orientamenti giurisprudenziali. Con l’ordinanza 18013 del 28 agosto è stato ritenuto fondato il ricorso di un ente gestore

ROMA – La Tia 2 è soggetta all’Iva. La vicenda la conosciamo tutti. Si tratta, anche in questo caso, di una storia infinita e molto combattuta, tipica della normativa tributaria italiana, della quale più volte abbiamo parlato dalle pagine di questo Quotidiano.

Come si ricorderà, il problema era quello di sapere se sulla Tia (Tariffa igiene ambientale), sostituita prima dalla Tarsu e poi dalla Tari, doveva applicarsi l’Iva oppure no. Per la verità, la confusione esistente e le differenze non eccessivamente evidenti tra la Tia 1 e la Tia 2, hanno dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte di Cassazione, assolutamente diversi, talvolta addirittura in contrasto con il principio affermato dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, aveva già detto a chiare lettere che la Tariffa igiene ambientale, nonostante la sua denominazione, che sembra volerla far sembrare corrispettivo a fronte di un servizio, ha gli stessi presupposti della Tarsu (Tassa asporto rifiuti solidi urbani) e, pertanto, è anch’essa un vero e proprio tributo.

Va ricordato che gli enti gestori hanno sempre avuto paura di omettere di applicare l’Iva, temendo di essere considerati evasori, ricordando bene che l’Agenzia delle entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n.250 del 17/6/2008, aveva affermato che l’Iva era applicabile sulla Tia, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).

Gli utenti, dal canto loro, invocando l’interpretazione della Corte Costituzionale e spinti da molte associazioni di categoria e di consumatori, hanno chiesto la dispensa dal pagamento e chiedendo il rimborso dell’Iva già pagata.

Ora, però, la Corte di Cassazione, con ordinanza 18013 del 28 agosto 2020, ha ritenuto fondato il ricorso di un ente gestore, confermando la natura privatistica del prelievo, affermando che l’utente del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è tenuto a pagare l’Iva sulla Tia 2, trattandosi di un corrispettivo, anche prescindendo dal fatto che la determinazione del compenso venga effettuata in modo forfettario e su base annuale.

La Suprema Corte, ha richiamato, a tale riguardo, alcune sentenze della stessa Corte, (n.8631 e 8632 del 7 maggio 2020) secondo le quali “la tariffa integrata ambientale (cd. Tia 2) di cui all’articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’articolo 14, comma 33, del d.l. n.78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n.122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad Iva ai sensi degli artt. 1,3,4, commi 2 e 3, del dpr n.633 del 1972.”

Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, sulle fatture relative alla così detta Tia 2 l’imposizione dell’Iva è assolutamente legittima ed il suo pagamento obbligatorio.

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