Finalmente via alla direttiva del dirigente Gelardi (del 9 luglio) sull’aiuto dei privati per la valorizzazione dei Beni culturali siciliani. Recepita la L. 35/2012, le Soprintendenze possono ora cercare i finanziatori
PALERMO – Finalmente c’è anche una direttiva regionale che, senza mezzi termini, invita i responsabili dei beni culturali isolani ad avvalersi delle nuove norme che hanno agevolato la ricerca di mecenati. Lo scorso 9 luglio (con numero di protocollo 32959) il dirigente generale del Dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana, Sergio Gelardi, ha richiamato all’attenzione dei Soprintendenti e dei dirigenti di Parchi, Musei, Gallerie e Biblioteche regionali l’applicazione nell’ordinamento dell’Isola del decreto ministeriale 19 dicembre 2012, recante “approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe”.
“Esso – specifica la direttiva del Dg Gelardi – disciplina I’intera fattispecie, e, per I’effetto, determina il venir meno di ogni diversa o concorrente disposizione. Tra queste, la circolare n. 3 del 30 gennaio 2012 di questo Dipartimento, che è da intendersi decaduta di efficacia”.
“Al contenuto del Decreto ministeriale – si legge ancora nel provvedimento – resta così informata la disciplina delle sponsorizzazioni su e per i beni culturali e la conseguente attività di questo Dipartimento. Per il coordinamento e l’autorizzazione dei rapporti di sponsorizzazione – e delle fattispecie analoghe o collegate – gli uffici in indirizzo continueranno a raccordarsi con questo Dipartimento”.
Insomma, chi fino a oggi, tra soprintendenti e burocrati a vario livello, ha fatto orecchio da mercante, dovrebbe cambiare registro e darsi da fare per la ricerca degli sponsor.
Abbiamo scritto in diverse inchieste quanto e come l’avvalersi di risorse private sia indispensabile per rilanciare il patrimonio culturale della Sicilia. Facendo una ricerca sul sito web della Carta del rischio si scopre che nell’Isola, sparsi lungo le nove province, ci sono circa 7.000 opere vulnerabili e in via di sgretolamento. Ciononostante, gli interventi di riqualificazione sono impossibili con le somme che ogni anno vengono stanziate nei bilanci regionali. Basta pensare che il Capitolo di spesa “776016” del rendiconto generale, istituito dalla circolare 7/2009 con l’obiettivo di potenziare gli interventi di tutela, è praticamente un contenitore vuoto: nel 2011 è stata stanziata la miserabile cifra di 1 milione e 200 mila euro, con somme effettivamente erogate per circa 490 mila euro. Nel 2012 si è fatto addirittura peggio, con solo 1 milione di euro di impegni.
Briciole, che non basterebbero a finanziare nemmeno mezzo restauro. Soltanto per la riqualificazione del “Palazzo-Torre Cabrera” di Pozzallo, una struttura imponente chiusa ormai da decenni, dalla Soprintendenza di Ragusa hanno chiesto 2 milioni e 400mila euro.
L’unica soluzione, dunque, resta quella di avvalersi della Legge 35/2012, resa esplicita per l’appunto da Decreto del ministero dei Beni culturali richiamato da Sergio Gelardi.
Tra l’altro, come abbiamo scritto diverse volte, la suddetta Legge, intervenendo a novellare il Codice degli appalti, ha di fatto resa obbligatoria la ricerca degli sponsor. Le linee guida lo ribadiscono, esplicitamente.
“L’art. 199-bis del Codice c. p. dispone espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali ‘debbano’ integrare il Programma triennale dei lavori, di cui all’art. 128 del Codice c.p., mediante un apposito allegato nel quale siano indicati i lavori, i servizi e le forniture degli interventi in relazione ai quali intendono ricercare sponsor”.
All’art. 172 del Testo unico degli Enti locali (Tuel), tra gli “altri allegati al Bilancio di previsione” è prevista proprio la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994 n°109.
Premesso che l’art. 128 del Codice c.p., richiamato dallo stesso art. 199-bis, prevede che “l’attività di realizzazione dei lavori (…) di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano”, è del tutto chiaro che se sono previste opere superiori a 100.000 euro ed il piano non è allegato, il responsabile finanziario (così come chi ha l’onere del controllo) non deve sottoscrivere il bilancio stesso, poiché mancante di parte obbligatoria.
In altre parole, senza l’allegato obbligatorio, il bilancio è incompleto e come tale suscettibile di annullamento mancando di un elemento essenziale. E d’altro canto l’omessa integrazione dell’allegato, nel quale sono “indicati i lavori, i servizi e le forniture degli interventi in relazione ai quali si intendono ricercare sponsor”, lede i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità menzionati nel primo capoverso del’art. 199-bis del Codice c.p..
Vediamo integralmente cosa afferma quest’ultimo: “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione”.
Ma più che a un obbligo, i soprintendenti dovrebbero cominciare a pensare a una vera e propria opportunità, specie in tempi di magra come questi.