I commi 339 e 340 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prorogano al 31 dicembre 2021 l’APE sociale. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
I commi 339 e 340 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prorogano al 31 dicembre 2021 l’APE sociale. A tale normativa segue il messaggio INPS n. 62 del’8 gennaio 2021, dopo il quale si attende una circolare dello stesso Istituto che dovrà illustrare le nuove disposizioni della materia in esame.
Prima di addentrarci nell’argomento è opportuno ricordare
cos’è l’APE sociale.
APE è abbreviazione di Anticipo Pensionistico,
il quale anticipo veniva istituito dall’articolo 1, commi 166 e 167, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di bilancio 2017). Tale anticipo
nasce come progetto sperimentale che consente il prepensionamento,
senza alcun onere economico, in favore di specifiche categorie di
lavoratori ed è corrisposta per il lasso di tempo non superiore del
periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio pensionistico qui
detto ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia (oggi:
è 66 anni. Tale misura è
soggetta all’adeguamento periodico all’aspettativa di vita).
La presente possibilità di pensionamento anticipato
originariamente previsto fino al 31 dicembre 2018 veniva prorogata da leggi
successive fino al 31 dicembre 2020 e, per effetto dei citati commi giunge fino
all’ultimo giorno dell’anno in corso.
Occorre ancora dire che l’APE sociale è erogata mensilmente su dodici
mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione
calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo della presente indennità
non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
Chi ha diritto all’APE
sociale
Possono accedere al presente pensionamento anticipato
coloro che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età e posseggono un’anzianità
contributiva varia, a seconda dei casi, come si dice di seguito.
.a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo (legge 23 luglio 1991, n. 223), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento individuale (art. 7 della 15 luglio 1966, n. 604) ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e
da almeno sei mesi, il coniuge o un
parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità dovuta
all’età (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i settanta anni di età, oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità
lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento
della decorrenza della presente indennità, all’interno delle professioni
indicate nell’allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali
è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso
il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 36 anni.
Incompatibilità
con APE sociale
L’accesso al beneficio in parola è subordinato alla cessazione di
attività di lavoro. Tale opportunità di prepensionamento non è
compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l’ASDI, l’assegno di
disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo, o con l’indennizzo per
la cessazione dell’attività commerciale (la cosiddetta “rottamazione negozi”). Il diritto all’APE decade invece nel caso il
beneficiario raggiunga nel frattempo i requisiti per il pensionamento
anticipato (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini,
ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26).
Chi può chiedere l’APE sociale e come chiederlo
Possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di acceso
al beneficio in discorso i soggetti che, nel corso del 2021, maturano tutti i
requisiti e le condizioni previste per l’accesso al beneficio dell’APE sociale
detti sopra. Possono, altresì, presentare la medesima domanda tutti colore che
hanno perfezionato i medesimi requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere dei suddetti requisiti,
e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
Il presente anticipo pensionistico va richiesto inoltrando all’INPS
apposita domanda di verifica delle
condizioni di accesso al beneficio in argomento e domanda di APE sociale. Qualora i richiedenti siano in possesso dei
requisiti e le condizioni previste per l’accesso al qui detto beneficio, nel
momento della presentazione della prima di tali domande, allo scopo di non
perdere ratei del presente trattamento (il cui diritto si acquisisce dal
momento di presentazione della relativa richiesta)., occorre che presentino insieme
entrambe le domande.
Salvatore Freni