Lavoratori impatriati, come funziona il regime di tassazione agevolata - QdS

Lavoratori impatriati, come funziona il regime di tassazione agevolata

Lavoratori impatriati, come funziona il regime di tassazione agevolata

giovedì 18 Febbraio 2021

La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha esteso la platea dei potenziali beneficiari. Imponibile dal 5% al 10% del reddito da lavoro per chi porta la residenza in Sicilia

ROMA – Per i lavoratori impatriati è previsto un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

È applicabile quando sussistono due presupposti:
• il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
• l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i suddetti lavoratori, il reddito da lavoro dipendente formato in Italia, riferito al periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e per i successivi 4 anni, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al solo 10% dell’ammontare se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia mentre al 30% dell’ammontare per la residenza nel resto d’Italia.

I benefici di cui sopra si applicano per altri 5 periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Modifiche alla disciplina sono state apportate con la legge di Bilancio 2021, la quale ha esteso il beneficio:
• ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020
• ai lavoratori che al 31 dicembre 2019, beneficiano del regime per i “lavoratori impatriati”.

Ai soggetti di cui sopra è stata estesa la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per 5 periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.
Le modalità per esprimere l’opzione non sono state ancora emanate. Si attende un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro fine febbraio 2021.
Il medesimo trattamento è esteso anche ai redditi d’impresa prodotti da lavoratori impatriati che avviano l’attività imprenditoriale in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Alle regole sopra citate fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Al fine di beneficiare del regime agevolato è necessario che i titolari da lavoro dipendente presentino una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche di ulteriori incentivi fiscali.

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Qualora il datore di lavoro non abbia potuto ricorrere all’agevolazione, il contribuente potrà usufruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

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