Mobbing a lavoro e non solo, come riconoscerlo e come difendersi legalmente - QdS

Mobbing a lavoro e non solo, come riconoscerlo e come difendersi legalmente

Mobbing a lavoro e non solo, come riconoscerlo e come difendersi legalmente

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lunedì 06 Settembre 2021

Non esiste in Italia una specifica legge anti-mobbing. Ma esistono diversi riferimenti normativi attraverso i quali ottenere dei mezzi per uscire dall'incubo.

Accade, sempre più frequentemente, che i lavoratori rinuncino al proprio impiego perché esausti dalle molestie e dalle vessazioni subite dai colleghi o dai superiori. Quelle condotte che oggi vengono definite con il termine di “mobbing”, dall’inglese “to mob” (assalire, molestare), e che hanno il preciso scopo di creare il disagio della vittima al fine di ottenere il suo isolamento o allontanamento. Ecco tutti i contesti in cui può verificarsi e come difendersi legalmente.

COSA DICE LA LEGGE

In Europa esiste una risoluzione del parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro (n. 2001/2339) che rappresenta uno dei primi riferimenti normativi in tale materia, ma non è stata redatta alcuna direttiva che imponga ai Paesi membri di legiferare in proposito.

Attualmente in Italia non vi è ancora una legge specificatamente antimobbing. E tale fenomeno, quindi, non è configurabile come reato penale a sé stante. Nel Belpaese esistono comunque degli utili riferimenti normativi nello Statuto dei lavoratori /(legge 20 maggio 1970) che dispone:

  • art. 9 –  tutela
    fisica del lavoratore;
  • art. 13 – al dipendente non possono essere date mansioni  si livello professionale inferiore a quello
    d’inquadramento;
  • art. 15 – divieto di discriminazione per motivi  religiosi o religiosi:
  • art 18 –   reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di
    ingiusto licenziamento.

Inoltre, l’art. 2087 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro sia tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ed esistono pure diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato simili condotte, come la n. 27913 del 4 dicembre 2020 (“lavoratrice mobbizzata dai colleghi. Responsabile il datore di lavoro che non interviene per tutelarla”).

IL MOBBING, TUTTI I LUOGI IN CUI SI VERIFICA

Il mobbing può verificarsi in più contesti:

in famiglia – Spesso, a seguito di separazione coniugale, uno dei coniugi mette in atto azioni vessatorie nei confronti dell’altro coniuge (come maldicenze, azioni tendenti a farlo sentire inadeguato, etc.) allo scopo di farsi affidare la prole;

nelle forze armate – episodi di nonnisno posti in essere dai superiori in grado nei confronti dei sottoposti o dagli anziani nei conti principalmente delle reclute;

nel lavoro – da parte del datore di lavoro, di un superiore o da dei colleghi nei confronti di chi si vuole fare dimetter. Tali azioni vessatorie consistono nel fare sentire inadeguata la vittima , demansionarla o altro;

nella scuola bullismo da parte di uno o più studenti nei confronti di un compagno debole.

COME DIFENDERSI DA UN’AZIONE DI MOBBING

Dato che come detto sopra non esistono nel nostro Paese leggi specifiche che tutelino contro il mobbing, è arduo per il mobbizzato avere giustizia. Nell’ipotesi che la vittima da mobbing riesca a dimostrare il comportamento illecito dei suoi persecutori, può ottenere giudizialmente – nel caso di mobbing sul posto di lavoro, con un procedimento contro il datore di lavoro – le dimissioni per giusta causa e la possibilità difare richiesta di disoccupazione (NASpI). In questo caso il lavoratore interessato potrà presentare le dimissioni in tronco senza alcun preavviso.

Salvatore Freni

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