DL-bomba: soppresse società comunali - QdS

DL-bomba: soppresse società comunali

DL-bomba: soppresse società comunali

martedì 15 Settembre 2009

La norma del 9 settembre cambia rotta con l’ingresso della disciplina comunitaria. Affidamenti in house solo eccezionalmente. All’insegna di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento

ROMA –  Cambio di rotta per i servizi locali all’insegna della massima liberalizzazione, della riduzione degli affidamenti in house, della concorrenza nella scelta del socio privato nelle società miste e dell’affidamento degli appalti tramite gare pubbliche. Il tutto nell’ottica della riduzione dei costi per la pubblica amministrazione.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 9 settembre scorso e non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” all’articolo 15 è intervenuto a definire l’adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Lo ha fatto sostituendo rispettivamente i commi 2,3,4, 8 e 9 della legge 133 del 2008, la cosiddetta “manovra d’estate”, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.
Una bomba per le amministrazioni locali siciliane, abituate a gestire con logiche clientelari gli affidamenti dei servizi locali. Il 31 dicembre del 2011 segnerà la fine definitiva del vecchio regime, dopo un periodo transitorio, di cui nel box in pagina forniamo i particolari.
Di cosa dovranno tenere conto gli enti locali siciliani nel conferimento della gestione dei servizi pubblici locali? Due le strade: è possibile conferire i servizi di acqua, luce, gas, pulizia strade e altro a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
I più importanti di questi principi vengono esplicitati: economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
In alternativa sono ammesse alla gestione dei servizi locali le società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi già detti. Le gare devono avere ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Inoltre, al socio deve essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
Solo in situazioni eccezionali è possibile derogare alle modalità di affidamento ordinario, quando, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non è nè efficace nè utile il ricorso al mercato. Solo così l’affidamento può avvenire a favore di una società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società. Inoltre l’attività prevalente svolta da tale società pubblica deve essere appunto quella con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
L’ente affidante, in ogni caso, deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
 

 
In regime transitorio fino alla scadenza
 
ROMA – Le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate in house cessano alla data del 31 dicembre 2011.
– Le gestioni affidate direttamente a società miste con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ma senza avere ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi, cessano, alla data del 31 dicembre 2011.
– Le gestioni affidate direttamente a società miste con procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della nuova normativa cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio.
– Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, gli affidamenti cessano, alla data del 31 dicembre 2012.
– Le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010.

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