Al via libera la nuova Domanda Unificata UNI–CIG per Cassa Integrazione in deroga, CIGD plurilocalizzata e assegno ordinario con causali Covid
Con il messaggio n. 3727 del 29 ottobre 2021 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociali (INPS) comunica il rilascio della nuova procedura per la presentazione della “Domanda Unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG”. Tale procedura prevede l’invio delle comunicazioni solo on line.
Si precisa che UNI-CIG si appica esclusivamente per le prestazioni di assegno ordinario, cassa
integrazione guadagni in deroga (CIGD) e cassa integrazione guadagni in deroga
“plurilocalizzata” con causali “COVID-19”. Non rientrano in questo primo
rilascio, sia la prestazione CIGO, sia quella dell’assegno ordinario con
causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase
successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle
domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.
Si precisa inoltre che, al
fine di consentire una fase di graduale transizione che accompagni i datori di
lavoro e gli intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, si prevede
che in un primo periodo, di durata
semestrale, l’invio delle domande potrà continuare ad essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.
La procedura per l’invio di UNI-CIG
L’applicazione UNI-CIG
propone al datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario
abilitato, una nuova modalità di compilazione della domanda strutturata in
quadri successivi, che guidano l’operatore in ogni fase fino all’invio della
stessa, consentendo, prima della trasmissione in istruttoria, di procedere ad
eventuali correzioni delle anomalie riscontrate dalla procedura. Per tutte le
prestazioni le aziende dovranno, pertanto, indicare, come di consueto, l’inizio e la fine effettiva del periodo di
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, il numero di beneficiari
complessivo e le ore di integrazione salariale richieste. All’istanza dovrà
essere allegato il file, in un nuovo formato semplificato, contenentel’elenco dei codici fiscali dei beneficiari
e, solo nel caso di richiesta di anticipo del 40% della prestazione,
l’indicazione degli IBAN e delle ore richieste per singolo lavoratore.
Occorre sottolineare che la
procedura UNI-CIG prevede che l’azienda possa presentare, contestualmente,
anche l’eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, superando
l’attuale modalità di istanza separata e successiva. In caso venga selezionata
l’opzione di anticipo del 40%, il datore di lavoro dovrà allegare il file nel
formato già in uso contenente gli IBAN
dei beneficiari e le ore di sospensione previste per ogni lavoratore. La
nuova domanda trasmetterà in automatico la richiesta, completa dell’elenco,
alla procedura di anticipo del 40% che sottopone la richiesta ad una
istruttoria automatizzata i cui esiti sono consultabili con le consuete
modalità accedendo al sito INPS in “Servizi
per le aziende e i consulenti”, dal menu scegliendo “CIG e fondi di solidarietà”, e poi “Richiesta Anticipo CIG”, andando nella sezione “Esiti”, da cui è possibile visualizzare
lo stato d’avanzamento della richiesta di anticipo CIG.
In caso di superamento di
tutti i controlli, la prestazione viene erogata una volta autorizzata la
domanda di integrazione salariale.
In fine va detto ch ese
UNI-CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria
per la successiva autorizzazione (o reiezione). Diversamente, qualora siano
ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà all’azienda in un file riassuntivo
e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un’icona rossa e
dalla scritta “errori di compatibilità”.
A questo punto l’azienda
potrà valutare l’errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni, portando
in modifica la domanda e accedendo ai quadri che presentano messaggi di
anomalia:
- procedere alla correzione/integrazione
dei dati richiesti; - forzare la segnalazione
indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.
Una volta modificata la
domanda, si dovrà procedere ad un nuovo
invio.
Se l’azienda non ritiene
opportuno operare alcuna modifica, la procedura manderà alla Struttura
territoriale la domanda dopo cinque
giorni dalla protocollazione per
la successiva istruttoria.
Si sottolinea che il
termine di cinque giorni concesso all’azienda per la modifica della domanda è un termine meramente ordinatorio (La cui inosservanza non comporta
alcuna decadenza o estinzione)che consente all’azienda di correggere
spontaneamente solamente gli errori e le anomalie evidenziate dalla procedura;
non sarà possibile, pertanto, intervenire sui dati che sono formalmente
corretti.
Da ultimo si ricorda che
l’azienda potrà comunque procedere all’annullamento della domanda entro tre giorni e la stessa non sarà più
visualizzabile.
Salvatore Freni