Il c.d. “Codice Rosso” innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti sanzionatori
Il legislatore ha adottato nel tempo numerosissime cautele per contenere la commissione dei reati contro le donne, ma ciò nonostante tale tipologia di delitti non ha accennato a diminuire. Per tale ragione è stato introdotto con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di “genere”) il c.d. “Codice Rosso”, che innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti sanzionatori. Tale legge ha previsto una maggiore protezione per quanto riguarda le vittime e un’accelerazione per l’avvio del procedimento. Molteplici disposizioni mirano a garantire una celere progressione del procedimento penale che viene iscritto a carico della persona indagata, attraverso un’accelerazione delle attività di indagine affinché il pubblico ministero possa, ove necessario, assumere tempestivamente determinazioni a protezione delle vittime.
Cosa accade quando la DONNA si determina a sporgere Denuncia presso gli organi di polizia giudiziaria perché vittima di un reato (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne; atti persecutori / stalking; lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) che rientra nella tipologia del cd “Codice Rosso”? La Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisce, immediatamente, al pubblico ministero e in ogni caso quando sussistono ragioni di urgenza, anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire sempre quella scritta, con le indicazioni delle generalità, del domicilio e quant’altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Il pubblico ministero nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di “genere”, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. È questo il momento in cui formalmente cominciano le indagini preliminari. La polizia giudiziaria procede senza ritardo nel compimento di atti di indagine delegati dal pubblico ministero e deve trasmettere, sempre senza ritardo, allo stesso la documentazione dell’attività investigativa espletata. Così facendo, il pubblico ministero potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al Giudice per le indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare, quale ad esempio l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico.
Maria Teresa Cultrera