Aiuti Covid, Inps proroga presentazione domande al 31 dicembre, i beneficiari - QdS

Aiuti Covid, Inps proroga presentazione domande al 31 dicembre, i beneficiari

Aiuti Covid, Inps proroga presentazione domande al 31 dicembre, i beneficiari

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giovedì 30 Dicembre 2021

Con un apposito messaggio l’INPS proroga i termini scaduti lo scorso 30 settembre 2021. Tra gli auti oggetto di proroga la Cassa integrazione e l'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà.

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 l’Istituto della Previdenza Sociale (INPS) proroga al prossimo 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale, quali: Cassa integrazione salariale (ordinaria ed in deroga), Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale (FIS) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021 e relativi a relativi alle trasmissioni di sospensione/riduzione di attività a seguito dell’emergenza epidemiologica in discorso compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021, ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

I doveri del datore di lavoro e chi può beneficiare della proroga

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale tramite i consueti canali di trasmissione dei dati, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se occorre precisare tale termine è più favorevole all’azienda.

Possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista di volta in volta dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto dalle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Nel caso in cui la richiesta sia stata già inoltrata:

a) per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze;

b) con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi. Le strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con le aziende e gli intermediari autorizzati, provvederanno all’istruttoria e alla successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.

Come avvengono i pagamenti diretti

Per i pagamenti diretti, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti sopra, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già in-viati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite separatamente.

In merito al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.
È opportuno considerare che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Salvatore Freni

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