Bonus acquisto prima casa, prorogata l’agevolazione per gli under 36 - QdS

Bonus acquisto prima casa, prorogata l’agevolazione per gli under 36

Bonus acquisto prima casa, prorogata l’agevolazione per gli under 36

venerdì 28 Gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022: il termine per usufruirne slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Azzeramento delle imposte ma a condizione che il valore dell’Isee non superi i 40mila euro

ROMA – Prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 , fino al 31 dicembre di quest’anno, il termine, che originariamente era la data del 30 giugno 2022, entro il quale è possibile per i giovani under 36, che acquistano la prima casa, l’azzeramento delle imposte.
In passato avevano dato notizia di questa forma di “bonus” (prima casa giovani), concesso con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto Sostegni bis), modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

L’agevolazione, denominata “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” è stata concessa ai giovani, acquirenti di una “prima casa”, che non hanno compito trentasei anni nell’anno in cui viene stipulato l’atto, e che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) con un valore non superiore a 40.000 euro annui.

Per poterne beneficiare, il giovane acquirente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di non avere superato la soglia del valore Isee prima indicata e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità.

Il bonus è abbastanza importante in quanto consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto, credito il quale può essere pure utilizzato in compensazione, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto .

È prevista pure un’agevolazione fiscale, con l’esenzione dall’imposta sostitutiva, al ricorrere dei medesimi presupposti, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Tutte le anzidette agevolazioni, come già detto, si applicavano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Ora, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 151 e 153 della legge 234/2021, il termine del 30 giugno slitta la 1 dicembre 2022.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni ai fini della corretta applicazione delle norme agevolative prima cennate, ora applicabili per tutto il 2022.

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