La Legge di Bilancio 2022 stabilisce che si può lasciare il lavoro con 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Vi spieghiamo modalità e incompatibilità
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c. d. legge di bilancio 2022), all’articolo 1, commi 87 e 94, prevede la possibilità per i lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla relativa gestione separata di lasciare il lavoro con minimo 64 anni di età e 38 anni di contributi (età anagrafica 64 anni + anzianità contributiva 38 anni = 102).
Esaminiamo le modalità per accedere a tale anticipo pensionistico e le incompatibilità con lo stesso.
Modalità e tempi di accesso al pensionamento con quota 102
Premessi i requisiti di età anagrafica (che non è soggetta all’adeguamento all’aspettativa di vita) e anzianità contributiva detti sopra, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata coloro che maturano tali requisiti entro il corrente anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Ai fini del conseguimento della pensione di cui trattasi (quota 102), gli iscritti a due o più gestioni previdenziali dette sopra che non siano già titolari di pensione a carico di una delle gestioni sopra citate hanno la facoltà di cumulare i periodi NON COICIDENTI in una delle stesse gestioni amministrate dall’INPS.
Ai fini della decorrenza della pensione in discorso, essa decorre dalle seguenti date:
- per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso alla presente forma pensionistica entro la data di entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (29-1-2019) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso alla presente forma pensionistica successivamente al 29-1-2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti necessari per conseguire tale diritto;
- il personale della scuola e dell’Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM) cessa dal servizio, rispettivamente, il primo il 1° settembre 2022 ed il secondo il 1° novembre 2022. Le relative domande di pensionamento vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia accesso al pensionamento.
Le disposizioni relative al presente anticipo pensionistico (pensionamento con quota 102) non si applicano nei casi di eccedenza di personale, che a seguito di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I lavoratori interessati debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Incompatibilità con il pensionamento con quota 102
La presente forma pensionistica non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Opzione donna
Le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 di età se lavoratrici dipendenti o 58 anni di età se lavoratrici autonome (anche questi limiti di età non sono soggetti al’adeguamento all’aspettativa di vita) potranno presentare domanda di pensione.
Il personale della scuola e quello dell’AFAM che ha raggiunto i requisiti di cui sopra potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.
Salvatore Freni