Supporto fiscale grazie al regime di non imponibilità che avrà un’efficacia retroattiva. È stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 5 del 25 febbraio 2022
ROMA – Ne abbiamo già parlato dalle pagine di questo Quotidiano per evidenziare che, con l’articolo n.124 del Decreto Legge 19/5/2020 n. 34, il così detto “Decreto Rilancio” (convertito nella Legge 77/2020), il Legislatore Italiano, conformandosi alle disposizioni dell’Unione Europea, oltre a prevedere, in linea generale ed “a regime”, l’aliquota Iva ridotta del 5% per le cessioni di mascherine protettive e di altri prodotti di protezione anti Covid (inserendo il punto 1-ter nella parte II-bis della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72), ha pure previsto per tali beni un esonero temporaneo dall’imposta, ma con diritto a detrazione, ossia una sorta di “non imponibilità” applicabile, però, solo fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 2 del citato articolo ha previsto, infatti, che “Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Una agevolazione applicabile a numerosissimi prodotti (dettagliatamente elencati al comma 1 dello stesso articolo 124), necessari per difendersi dalla pandemia, e non solo alle mascherine Ffp2 e Ffp3, ma a tanti altri strumenti ed ausili come i ventilatori polmonari, le pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, i tubi endotracheali, i caschi per ventilazione a pressione positiva continua, i sistemi di aspirazione, gli umidificatori, i laringoscopi, le mascherine chirurgiche, gli articoli di abbigliamento protettivo, i termometri, i detergenti disinfettanti per mani, i dispenser a muro per disinfettanti, la strumentazione per diagnostica per Covid-19, i tamponi per analisi cliniche, e tanto altro ancora.
Più recentemente, con il Dl n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla Legge 17/12/2021 n. 215 (il così detto “Decreto fiscale 2022), all’articolo 5, comma 15-bis, è stato stabilito che “Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di Covid-19, all’articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di Covid-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni èsoggetta all’Iva alle condizioni applicabili in quel momento”.
15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all’articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”.
Si è trattato di un intervento legislativo il quale, conformandosi anche questa volta alle disposizioni europee, ha voluto dare maggiore supporto fiscale a tutti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalla Commissione Europea, da un’agenzia o da un organismo istituito a norma dell’Unione Europea, al fine di adempiere ai compiti necessari per contrastare la pandemia da Covid-19, con l’esclusione dei beni e dei servizi finalizzati alla successiva rivendita o allo svolgimento di ulteriori prestazioni a titolo oneroso.
Come già detto, tale “esenzione/non imponibilità”, per espressa disposizione legislativa rientrante nelle ipotesi di cui all’articolo 72, primo comma, lettera c-bis), del D.P.R. 633/72, è applicabile con effetto retroattivo, e più precisamente, sin dal 1^ Gennaio dell’anno scorso (2021).
Lo scorso 25 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un’apposita circolare, la n. 5, con la quale ha fornito chiarimenti in merito a tutte le novità Iva contenute nel citato Decreto 146/21, tra cui quella riguardante le agevolazioni per i prodotti anti Covid-19 di cui prima si è detto.
Ha precisato pure che, in forza dell’ultimo periodo della citata disposizione, “per le operazioni assoggettate ad Iva prima del 21 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 – i soggetti fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a quelle forniture di beni e servizi per le quali siano a conoscenza della destinazione d’uso in coerenza con l’anzidetta norma.”
Nel ricordare l’efficacia retroattiva della norma (dal 1^ gennaio 2021), l’Agenzia ha altresì chiarito che, stante l’eccezionalità della fattispecie, è possibile emettere entro il 2 maggio 2022 (termine di scadenza della dichiarazione annuale 2022) una nota di variazione in modo semplificato, ossia per ciascun destinatario, richiamando però le fatture alle quali la variazione si riferisce e la norma che lo consente.
Con la stessa circolare n. 5 del 25 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti in merito a rinvio al 1^ gennaio 2024 delle disposizioni che fanno rientrare nel campo di applicazione dell’Iva alcune operazioni svolte dagli enti associativi, nonché quelle che riguardano l’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.