La Corte Costituzionale, con recente sentenza n. 88/2022, ha ampliato il diritto sia dei separati che dei divorziati
In linea generale quando muore il coniuge che è titolare di una pensione, quest’ultima nella misura del 60% andrà a favore dell’altro coniuge superstite (il più delle volte è la moglie), dei figli minori oppure sino all’età di 21 anni se studenti in genere, e sino a 26 anni se studenti universitari.
Diversa invece è la situazione che si verifica quando la pensione di reversibilità si riferisca a due coniugi che si sono separati e dopo si sono anche divorziati. Nel primo caso (separazione) sino a qualche tempo fa la reversibilità era possibile solo a favore del coniuge separato a condizione però che la separazione non fosse avvenuta per colpa di quest’ultima e che in di lei favore fosse stato previsto l’assegno di mantenimento. Nel secondo caso (divorzio) la reversibilità era possibile solo nel caso in cui fosse stato previsto l’assegno divorzile a favore del coniuge superstite.
Ampliato il diritto di separati e divorziati
Ciò posto, è avvenuto che la Corte Costituzionale, con recente sentenza n. 88/2022, ha ampliato il diritto sia dei separati che dei divorziati. A ciò ha fatto seguito anche la circolare dell’Inps n.19/22. Entrambe hanno stabilito che la pensione spetta anche al coniuge “separato con addebito”, e ciò anche se non sia titolare dell’assegno di mantenimento, purché però non si sia risposato. Per i divorziati, invece, occorre che il coniuge superstite sia titolare dell’assegno divorzile, oltre a non essersi risposato.
Nel caso in cui contestualmente sopravvivano la moglie attuale e l’ex moglie ( non risposata e titolare dell’assegno divorzile), la pensione verrà ripartita dal Giudice tra le due parti, e ciò in proporzione alla durata del loro rapporto coniugale.