Il Fisco va in vacanza, dall’1 agosto scatta la sospensione di alcuni termini - QdS

Il Fisco va in vacanza, dall’1 agosto scatta la sospensione di alcuni termini

Il Fisco va in vacanza, dall’1 agosto scatta la sospensione di alcuni termini

martedì 26 Luglio 2022

Il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1-20 agosto, possono effettuarsi entro il 22. Stop anche all’invio delle comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Il Fisco va in vacanza. A breve, infatti, scatterà la sospensione estiva di alcuni termini fiscali.
Si ricorda, innanzitutto, che l’articolo 3-quater del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, modificando l’articolo 37, comma 11-bis , del DL n. 223 del 4 luglio 2006, ha stabilito che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Dal 1° Agosto e fino al 20 dello stesso mese, quindi, tutti gli adempimenti ed i versamenti (F24) in scadenza in questo periodo possono essere fatti fino al 22 agosto. Il 20 agosto, infatti, quest’anno cade di sabato e quindi il periodo di rinvio previsto dalla legge è più lungo di due giorni.
Anche il termine di trenta giorni per il pagamento agevolato degli avvisi di irregolarità da controlli automatici (36 bis) e da controlli formali per liquidazione da “tassazione separata” è sospeso, ed il differimento si estende dal 1° agosto al 4 settembre.

Per lo stesso periodo è sospesa anche la scadenza dell’invio delle informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate, tranne le richieste fatte in occasione di accessi, ispezioni e verifiche e quelle riguardanti documentazione necessaria per l’effettuazione dei rimborsi.
Ciò in base a quanto previsto dall’articolo articolo 7-quater, comma 16 del Decreto Legge 22 ottobe 2016 n. 193, il quale, introducendo un’altra modifica all’art. 37 c. 11-bis. del DL 4/7/2006 n. 223, ha previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato pure che sospenderà l’invio delle comunicazioni di irregolarità e le così dette “lettere di compliance” nel periodo che va dall’ultima settimana di luglio e la prima settimana di settembre.
Anche i termini processuali (quelli per fare ricorso e per tutti gli altri adempimenti legati al contenzioso tributario, compresi quelli relativi al “reclamo-mediazione”) sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Lo stabilisce l’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo il quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

In base alla citata disposizione, se il termine ha inizio durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dei giorni comincerà a partite dal 1° settembre (per cui, se parliamo del termine di sessanta giorni per presentare ricorso, la scadenza sarà il 31 ottobre).
Se invece il termine ha cominciato a decorre prima dell’inizio del periodo di sospensione, il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di agosto e riprende a decorrere dal 1° settembre.

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