Fiera di Messina, irregolarità nel bando dell’Autorità dello Stretto - QdS

Fiera di Messina, irregolarità nel bando dell’Autorità dello Stretto

Fiera di Messina, irregolarità nel bando dell’Autorità dello Stretto

martedì 02 Agosto 2022

Lo rileva l’Anac nella nota a firma del presidente Giuseppe Busia approvata al termine dell’attività di vigilanza sulla gara da oltre nove milioni di euro

MESSINA – Ci sono diverse irregolarità nel bando redatto dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli uffici e del padiglione d’ingresso della Fiera di Messina. Le rileva l’Anac nella nota a firma del presidente Giuseppe Busia approvata al termine dell’attività di vigilanza sulla gara da 9.885.895 euro. L’Autorità è stata chiamata in causa dal Consorzio stabile progettisti costruttori che si era aggiudicato in prima battuta l’appalto. Aggiudicazione poi annullata in seguito al ricorso del Raggruppamento temporaneo di impresa secondo classificato. Questo, in base alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (Cgars), sarebbe dovuto subentrare entro 45 giorni dalla sentenza di annullamento. La Rti tuttavia, in seguito a controlli, è risultata priva dei requisiti di qualificazione e pertanto è stata esclusa dalla procedura.

Anac a quel punto ha avviato il procedimento di vigilanza al termine del quale sono emersi diversi profili di irregolarità da parte della stazione appaltante. Secondo l’Autorità ha redatto in maniera poco chiara gli atti di gara riguardanti l’esatta quantificazione degli oneri da non assoggettare a ribasso. Anac sottolinea anche l’incongruenza dell’importo a base di gara previsto nel bando e nel capitolato e le conseguenti anomalie in merito alla valutazione delle offerte.

Gli oneri da non ribassare riguardano i costi di sicurezza, costi contrattuali derivanti dalla specificità dell’appalto e del cantiere, stimati nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) da parte della stazione appaltante. Costi cui l’impresa è vincolata contrattualmente e che devono essere distinti dagli oneri di sicurezza aziendali o interni. Questi ultimi sono infatti valutati dall’impresa che partecipa alla gara e costituiscono costi propri e aggiuntivi relativi alle misure per la gestione del rischio di impresa e alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni nell’esercizio dell’attività svolta da ogni operatore economico. Tali oneri, entrando a far parte dell’offerta tecnica, sono liberamente valutabili dall’operatore perché dipendono dalla sua capacità di organizzazione di impresa e dunque sono ribassabili. Le due voci – una ribassabile l’altra no – vanno tenute distinte nel bando di gara.

La previsione della non ribassabilità anche degli oneri di sicurezza aziendale è in contrasto secondo Anac con il codice appalti, in quanto, essendo previsti nell’offerta economica dell’operatore, sono liberamente valutabili dall’impresa senza limitazione alcuna da parte della stazione appaltante. La disposizione prevista dal bando di gara in questione costituisce, pertanto, una limitazione della libertà di organizzazione d’impresa.

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