Può capitare che le società erogatrici chiedano di pagare conguagli relativi ad anni precedenti: è una pratica illegittima
ROMA – Spesso per fretta o distrazione dopo le consuete esclamazioni di prassi, prima di pagare le bollette per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, non si riserva neanche un istante di attenzione alla loro specifica. Ciò può essere gravemente lesivo degli interessi del povero utente che si limita a borbottare con fatalismo e rassegnazione.
Se si avesse cura di dare un’occhiata alla specifica delle somme addebitate potrebbe succedere di scoprire che la società erogatrice, in barba la principio di irretroattività delle tariffe, ha addebitato conguagli che si riferiscono ad anni precedenti. Questa pretesa delle società erogatrici delle utenze è illegittima.
Infatti, la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza del 23 giugno 2021, n.17959, decidendo, in ultima istanza, in merito ad una causa promossa da una utente che chiedeva di avere rimborsato una parte del costo della bolletta, riferito a conguagli per consumi relativi ad anni precedenti, ha affermato il principio che le determinazioni dell’Arera, ente preposto alla determinazione delle tariffe, sono disposizioni di natura di regolamento e non possono porsi in contrasto con il principio di retroattività previsto dall’art.11 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, né possono violare il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 dello stesso Codice.
Ragion per cui l’azienda acquedotto chiamata in giudizio si è vista confermare la condanna già disposta dal Giudice di Pace di La Spezia, al rimborso in favore dell’utente, della quota relativa a conguaglio degli anni precedenti.