Misure di sostegno per la ristrutturazione precoce delle imprese in crisi
La riforma introduce una fase preventiva e stragiudiziale affidata a un organismo pubblico, che ha l’obiettivo di analizzare le cause del malessere economico e finanziario che ha colpito l’azienda e l’imprenditore, al fine di risolvere la situazione attraverso mediazioni e trattative per il raggiungimento di un accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi. Lo scopo, quindi, è quello di creare un luogo di incontro tra le parti contrapposte secondo una logica portata avanti e sostenuta da un unico organismo su base provinciale costituto presso la Camera di commercio professionalmente dedicato alla ricerca di una soluzione negoziata.
Giudice specializzato in procedure concorsuali
Il disegno di legge prevede che presso i tribunali delle imprese siano concentrate le misure di maggiori dimensioni e che invece la trattazione delle altre procedure sia suddivisa tra un numero ridotto di tribunali, scelti secondo parametri oggettivi.
Razionalizzazione dell’istituto del concordato preventivo
La nuova norma circoscrive l’istituto solo ai casi di “concordato in liquidità”, ovvero quando la proposta ha come scopo quello di garantire la continuità aziendale e assicurare una maggiore e migliore soddisfazione dei creditori. Questo perché, al momento, il 90% dei concordati proposti sono di natura liquidatoria e lo strumento processuale rimane comunque molto complesso e costoso.
Sistema Common
Il provvedimento prevede la costituzione di un market place unico nazionale per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive. L’obiettivo è inoltre quello di rendere commerciabili tali beni non solo a fronte di denaro corrente, ma anche con appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure di cui sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.
Ristrutturazione più efficaci
Viene data l’opportunità di usufruire di misure che favoriscano processi decisionali più rapidi, impendendo la dittatura dei piccoli creditori. Si potrà per esempio chiedere che gli effetti dell’accordo siano estesi anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito alla risoluzione, purché ci sia l’adesione dei titolari di crediti finanziari pari ad almeno il 75% dell’ammontare complessivo.
Misure per la crisi e l’insolvenza di gruppi di imprese
Una delle più importanti novità riguarda proprio la possibilità di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, laddove è possibile, un unico tribunale competente, e dando la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.
Sostegno alle imprese per accesso al credito
La riforma consente forme di garanzie che non prevedono la perdita del bene concesso in garanzia e la possibilità di concedere on attuali e determinati ma determinabili e futuri, ad esempio sul contenuto del magazzino.
Controlli societari più efficaci
Prevista l’estensione del controllo giudiziale anche alle società a responsabilità limitata.
Tutela degli acquirenti degli immobili da costruzione
La nuova norma indica che tutti gli atti che hanno come effetto o finalità il trasferimento di tali immobili siano conclusi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando in tal modo il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio.