Riforma fiscale, la legge delega n. 111/2023 amplia la partecipazione del cittadino al procedimento tributario
ROMA – Come è noto, con la legge 111 del 4 agosto scorso il Parlamento ha varato la legge delega al Governo per l’emanazione, entro due anni, dei decreti legislativi per la pubblicazione del nuovo “corpus” del sistema tributario nazionale.
Evidentemente, la parola d’ordine è “semplificazione”, seppure con l’obiettivo di fare emergere, spontaneamente, materia imponibile finora sottratta al fisco, principalmente facendo maggiore ricorso al contraddittorio endoprocedimentale fisco-contribuente, favorendo le dichiarazioni precompilate o, comunque, più semplici da compilare, ed emanando i tanto attesi “Testi Unici” che, raggruppando in modo organico tutte le disposizioni tributarie vigenti, dovrebbe finalmente assicurare chiarezza e certezza del diritto.
Ma vediamo in particolare qual è l’obiettivo dichiarato nella legge delega.
Innanzitutto la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dei termini per alcuni adempimenti fiscali.
Poi la revisione generale di tutti gli adempimenti tributari, introducendo principi importantissimi che certamente favoriranno la compliance oggi, di fatto, quasi inesistente.
Tra gli altri:
- Non saranno più esclusi dai benefici fiscali i contribuenti che incorrono in inadempimenti formali o di minore gravità;
- Saranno incrementati i regimi premiali attualmente vigenti, compresa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale;
- Sarà semplificata la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo in particolare che i relativi modelli e le istruzioni siano resi disponibili almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’adempimento;
- Saranno ampliate le forme di pagamento, anche introducendo la possibilità del pagamento tramite RID;
- Specialmente per i soggetti con minore attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici, saranno incrementati i casi in cui si potrà ricorrere alle attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali ed i casi in cui potranno essere rilasciate deleghe ai professionisti abilitati.
Come già detto, uno dei punti più significativi nella semplificazione e nella maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti è quello del contraddittorio preventivo.
Finalmente, quando la legge delegata entrerà in vigore, il contraddittorio, non solo non sarà più limitato a casi specifici (come avviene attualmente), ma sarà assolutamente generalizzato ed inoltre sarà previsto “a pena di nullità” dell’accertamento che dovesse essere emanato senza il rispetto di questa nuova futura norma.
In pratica, viene dato maggiore spazio alla partecipazione del contribuente alla procedimento tributario.
Unica eccezione a tale principio il controllo automatizzato.
Col contraddittorio, da un lato si eviteranno errori a danno dei contribuenti, dall’altro si rafforzerà il mezzo dell’accertamento e le sue motivazioni.
L’articolo 15 delle citata legge 111/23, sempre sul contraddittorio, prevede pure che dovrà essere emanata una specifica disciplina riguardante le modalità in cui si dovrà svolgere il contraddittorio ed il conseguente esito, nonché dovrà essere prevista l’assegnazione di un congruo termine al contribuente per la formulazione di proprie osservazioni con l’obbligo dell’ufficio di esprimersi formalmente sulle considerazioni del contribuente che ha partecipato al contraddittorio.
Dovrebbe essere pure essere abolita l’attuale, così detta, “prova di resistenza”, ossia la norma che impone attualmente, sempre nei casi in cui il contraddittorio è ammesso, di dimostrare in giudizio che senza essere stato ascoltato, il contribuente non avuto la possibilità di far valere alcune prove che, diversamente, avrebbero inciso a suo favore.