Uno sguardo alle novità inserite nel Dlgs 13/2024 per le comunicazioni a chi dispone di Posta elettronica certificata. Estesa la platea dei soggetti destinatari e chiarimento delle regole ai fini di decadenza e prescrizione
ROMA – L’articolo 1, comma 2, lettere C e D, del Decreto legislativo n.13 del 12 febbraio 2024, in vigore dal 22 febbraio 2024, prevede importanti disposizioni che riguardano la notifica degli atti tributari. Più in particolare, abrogando il settimo comma dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e aggiungendo l’articolo 60 ter, ha riordinato le regole riguardanti la notifica degli atti tributari a coloro i quali dispongono di un indirizzo digitale (Pec).
La citata nuova disposizione (il nuovo articolo 60 ter), dispone infatti che: “1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a Pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (Ipa), di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al domicilio digitale risultante da tale Indice; c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale”.
Notifiche, la novità principale della nuova disposizione
La novità principale della nuova disposizione rispetto all’abrogato settimo comma del citato articolo 60, sta nel fatto che la precedente normativa consentiva la notifica via Pec nella sola ipotesi di destinatari che fossero imprese costituite in forma societaria, professionisti iscritti ad albi o elenchi, Pubbliche amministrazioni e altri soggetti non obbligati ma che avessero espressamente chiesto la notifica via Pec. La nuova disposizione, invece, pur mantenendo la facoltatività (per l’ufficio) della notifica con il citato metodo informatico, estende le categorie dei soggetti ai quali è possibile notificare con la Pec, chiarisce le regole per il perfezionamento della notifica ai fini della decadenza e prescrizione e semplifica le situazioni di anomalia che il citato sistema può comportare.
zQuando si procede attraverso le normali regole della notifica
Così, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo, se il destinatario è una Pubblica amministrazione o un soggetto non obbligato ad avere la Pec, si procede attraverso le normali regole della notifica previste dal codice di procedura civile e dall’articolo 60 del Dpr 600. Se il destinatario, invece, è un soggetto obbligato ad avere la Pec e risulta quindi iscritto nel registro Ini-Pec, si procede al deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio darà inoltre notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Con la ricevuta di accettazione la notifica si intende perfezionata
Per quel che riguarda il perfezionamento della notifica via Pec, in base al quarto comma del citato nuovo articolo 60 ter, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di “soggetti obbligati Pec” (comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.