Aci Catena, l’ex sindaco Oliveri condannato per danno erariale - QdS

Aci Catena, l’ex sindaco Oliveri condannato per danno erariale

Aci Catena, l’ex sindaco Oliveri condannato per danno erariale

Simone Olivelli  |
sabato 06 Aprile 2024

La sezione d’appello della Corte dei conti ha dimezzato la pena da 164 mila euro a 85 mila. L’ex primo cittadino: “Sto valutando il ricorso in Cassazione”

ACI CATENA – Una pena pecuniaria più che dimezzata, ma comunque una condanna. È quanto deciso a gennaio dalla sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti nei confronti dell’ex sindaco di Aci Catena Nello Oliveri. L’ex primo cittadino – alla guida della città, un tempo del limone verdello e oggi legata alla memoria dei principi Riggio, dal ‘95 al ‘99 e più di recente dal 2017 al 2022 – è stato ritenuto responsabile di danno erariale per una serie di incarichi apicali affidati, tra il 2017 e il 2020, a un professionista esterno alla pianta organica comunale.

L’ex sindaco Oliveri condannato a pagare 85mila euro

In primo grado, la Corte aveva condannato Oliveri – e contestualmente assolto gli assessori che hanno fanno parte della sua giunta nei primi tre anni di amministrazione – al pagamento di oltre 164mila euro. La sentenza d’appello ha ridotto l’importo a 85mila euro. “La condotta del sindaco Oliveri – scrive la corte presieduta dal giudice Vincenzo Lo Presti – risulta connotata da grave negligenza e da inescusabile inosservanza di disposizioni vincolistiche primarie che chi è chiamato a guidare un ente locale non poteva ignorare, anche perché direttamente refluenti sulla stessa possibilità di esercitare la basilare prerogativa di nomina fiduciaria di figure apicali soggette a spoil system”.

Oliveri, di fatto, ha pagato la scelta di volersi affidare al professionista Giovanni Bella il ruolo di istruttore direttivo contabile con titolarità di posizione organizzativa. L’incarico, sempre a tempo determinato, venne affidato per la prima volta nel 2017, per poi essere prorogato due volte. Gli atti, tuttavia, sarebbero stati viziati dal mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento degli incarichi esterni.

L’indagine ispettiva in origine è stata avviata dall’assessorato regionale agli Enti locali. Giunto sotto la lente della magistratura contabile, il caso ha avuto al centro in particolar modo l’adeguatezza del curriculum di Bella per l’assolvimento dell’incarico e la presunta mancata valutazione dei profili interni alla pianta organica comunale.

Sul primo punto, i giudici di secondo grado hanno confermato che il possesso di una laurea in Economia e Commercio non basta a soddisfare quanto richiesto dalla legge in merito al “possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”, specificando al contempo che l’esperienza di Bella all’Istituto autonomo case popolari di Acireale, a inizio anni Duemila non era sufficiente.

Esclusa la volontà da parte di Oliveri di cagionare un danno all’ente

Per quanto concerne la comparazione dei profili professionali dei dipendenti comunali, la Corte ha preso atto dei documenti presentati dalla difesa ed escluso la volontà da parte di Oliveri di cagionare un danno all’ente. “Questa sezione d’appello ritiene che le condotte illecite poste in essere dal sindaco non possano essere ascritte a dolo”, si legge nella sentenza. Il motivo sta nella presentazione di dichiarazione da parte dei tre dipendenti che sulla carta avrebbero potuto ambire al posto di Bella. I tre hanno affermato di essere stati interpellati dal primo cittadino. “Se Oliveri ha previamente richiesto ai dipendenti la loro disponibilità a svolgere la funzione apicale del settore economico finanziario, ricevendone rifiuto, tale circostanza esclude la sussistenza di una sua volontà precostituita di attribuire lo stesso incarico ad un soggetto esterno”.

Un passaggio fondamentale che ha contribuito a dimezzare la condanna per l’ex primo cittadino catenoto. Contattato dal QdS, Nello Oliveri, fa sapere: “Sto valutando, insieme al mio legale, il percorso migliore per ricorrere in Cassazione”.

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