ROMA – Con Risposta a interpello n. 93, del 16 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito all’aliquota Iva applicabile al servizio di trasporto urbano all’interno di una città, reso da una società con trenini turistici/ricreativi, ma senza fornitura di servizi accessori.
Secondo l’Agenzia, la cennata attività non può essere considerata, come erroneamente ritenuto dalla società contribuente, esente a norma dell’articolo 10, punto 14 (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza) e nemmeno soggetta all’aliquota ridotta del 5% ai sensi della Tab. A, parte II bis, n. 1 ter allegata al Dpr 633/72 (trasporti marittimi, lacustri, fluviali o lacunari), ma è soggetta all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota Iva, anch’essa ridotta, del 10 per cento.
La fattispecie per la quale è stato presentato l’interpello, infatti, rientra nell’ambito del n. 127-novies, parte III della Tabella A, allegata al Decreto Iva, in quanto consiste nel trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, senza che rilevi il mezzo di trasporto usato.
Inoltre, sempre secondo la risposta all’interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate alla società contribuente istante, qualora la società certifichi i corrispettivi con l’emissione di biglietti conformi a quello di trasporto urbano e collettivo regolamentato dal Dm 30 giugno 1992, non c’è obbligo di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, ovvero di emettere scontrini o ricevute fiscali.