Agenzia delle Entrate: il beneficio spetta se l’unità è stata venduta entro 18 mesi dalla fine dei lavori. L’agevolazione viene meno se gli interventi sono di manutenzione ordinaria o straordinaria
PALERMO – Anche quando si acquistano immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati è prevista un’agevolazione fiscale. All’interno della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate sono contenuti tutti gli ultimi aggiornamenti. Il beneficio spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che hanno venduto l’immobile entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile. Per le spese di acquisto sostenute fino al 31 dicembre 2019 la detrazione è pari al 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96.000 euro, dal 2020 la detrazione passerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro. Il limite massimo di spesa ammissibile deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione. In ogni caso, la detrazione sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Il costo forfettario di ristrutturazione è pari al 25% del prezzo di vendita, risultante dall’atto di acquisto. Il prezzo comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente. Oltre al proprietario, hanno diritto a fruire della detrazione anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi. Inoltre, l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo (ovvero, quei lavori fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità, come consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari) o di ristrutturazione edilizia (quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) riguardanti l’intero edificio.
L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato e non solo una parte di esso. Mentre non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.
La detrazione non è cumulabile con la deduzione del 20% del prezzo di acquisto degli immobili destinati alla locazione. Dunque, sul costo di acquisto dell’immobile è possibile usufruire alternativamente o della deduzione del 20% o della detrazione per l’acquisto dell’immobile ristrutturato.
Per avere l’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico. Il contribuente deve però essere in possesso dell’atto di acquisto da cui risulti il rispetto dei termini. Se questi atti non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti le condizioni richieste per avere l’agevolazione, pena non assegnazione del beneficio.